2.1.4 Titoli e parti di opere, progetti

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 LDA sono protetti anche i progetti, i titoli e le parti di opere, qualora costituiscano creazioni dell’ingegno dal carattere originale. Per questo motivo, anche i manoscritti e gli schizzi possono costituire opere protette ai sensi della Legge sul diritto d’autore.

BUONO A SAPERSI

Opere incomplete o non completate

Non è necessario che un’opera sia completata o completa per essere protetta dal diritto d’autore. La Legge sul diritto d’autore non distingue tra opere complete e incomplete. La cosa importante è che anche l’opera non completata o incompleta si possa ritenere una creazione dell’ingegno dal carattere originale, percepibile attraverso i sensi (requisiti dell’opera ex art. 2 cpv. 1 LDA ). Se si riscontrano tali requisiti dell’opera, la protezione dell’opera stessa inizia nel momento in cui è creata. È irrilevante se l’autore o l’autrice modifica, amplia, riformula, riscrive o comunque rielabora l’opera: è sufficiente che, in ogni fase della creazione dell’opera, siano rispettati i requisiti.

Protezione ai sensi del diritto d’autore dei metadati

Quando si parla di protezione ai sensi del diritto d’autore, si pensa innanzitutto a libri, immagini e opere d’arte. Nelle biblioteche, nei musei, negli archivi, nelle gallerie ma anche nelle banche dati, nelle librerie, nei negozi di opere d’arte e ovunque si raccolgano, conservino, rendano accessibili o distribuiscano opere vi è la necessità di raccogliere informazioni sulle opere stesse per identificarle, descriverle e classificarle (ad esempio nei cataloghi delle biblioteche o dei musei). Tali dati vengono denominati «metadati». L’esempio più noto è rappresentato dai dati bibliografici di un libro, ossia quelli necessari per descrivere un libro o un riferimento letterario (ad esempio autore, titolo, anno di pubblicazione, codice ISBN, edizione).

L’idea che, in determinate circostanze, anche i metadati possano essere protetti dal diritto d’autore non è immediata perché, a prima vista, si tratta di semplici descrizioni, numeri e dati. Ciononostante occorre prestare attenzione: anche i metadati possono essere protetti dal diritto d’autore. Nel singolo caso può essere difficile valutare la situazione. Secondo la definizione di opera fornita dal diritto d’autore (art. 2 cpv. 1 LDA) bisogna valutare se l’informazione in questione possa essere ritenuta una prestazione creativa dal carattere originale.

Solitamente non lo è se si tratta di:

  • Titoli di libri od opere (nella maggior parte dei casi, un titolo in sé e per sé, separato dall’opera che contraddistingue, non è protetto dal diritto d’autore perché la combinazione di parole non presenta il carattere dell’originalità)
  • Elenchi e registri (ad esempio la bibliografia o l’indice delle abbreviazioni)
  • Descrizioni puramente formali senza contenuto creativo (ad esempio la denominazione di un’immagine)
  • Parole o termini consueti o standardizzati (ad esempio codici ISBN)
  • Date, edizione, anno di pubblicazione

La protezione ai sensi del diritto d’autore può essere riscontrata in caso di:

  • Sintesi e riassunti brevi se, considerati in quanto tali, costituiscono prestazioni creative dal carattere originale
  • Recensioni e analisi dei contenuti
  • Indici di opere scientifiche se sono espressione di una prestazione creativa dal carattere originale
  • Dati biografici di artisti, autori ecc. se vengono predisposti e presentati in modo creativo (ad esempio come testo breve) e non sono di dominio pubblico oppure presentati secondo schemi consueti (ad esempio in ordine cronologico)

Da evidenziare: gli esempi riportati vogliono soltanto facilitare la comprensione. Nel singolo caso potrebbero essere protetti metadati che qui indichiamo come privi di protezione e viceversa. Ciò che è determinante, in definitiva, è se si tratta o meno di prestazione creativa od originale. Ulteriori esempi illustrativi si possono trovare nel saggio di Paul Klimpel «Eigentum an Metadaten» (in: Handbuch Kulturportale, Online-Angebote aus Kultur und Wissenschaft, Berlino/Boston 2015).

FAQ

2.1.4-2 Una dottoranda sta scrivendo la sua tesi e, per ora, ha redatto soltanto l’introduzione. Un docente può pubblicarla senza problemi?

No, anche le opere non completate (in questo caso l’introduzione) possono essere protette dal diritto d’autore, anche se il lavoro è ancora agli inizi. Proprio nell’introduzione si riscontra una prestazione creativa individuale e originale degli autori che, con parole proprie, spiegano la loro idea e le loro motivazioni. Inoltre, ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LDA, soltanto la dottoranda può esercitare il diritto alla prima pubblicazione che le spetta. Si tratta di un diritto morale dell’autore che non può essere ceduto al docente.

2.1.4-4 Una docente prepara per i suoi studenti una bibliografia che riporta, per ogni opera, l’autore, il titolo, l’edizione, il codice ISBN, la casa editrice e una breve descrizione. Può inserire questi dati nella sua bibliografia senza difficoltà?

Dipende: tutti questi dati costituiscono metadati che sono protetti dal diritto d’autore soltanto se, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, rappresentano prestazioni creative dal carattere originale. I dati relativi ad autore, titolo, edizione, codice ISBN e casa editrice non lo sono. La breve descrizione, invece, è una prestazione creativa ed è quindi protetta dal diritto d’autore; la docente dovrebbe chiedere alla casa editrice il consenso all’utilizzazione.

Trattandosi tuttavia di un’utilizzazione in un contesto didattico, la docente può appellarsi alla disposizione restrittiva di cui all’ art. 19 cpv. 1 lett. b LDA e non aver bisogno di alcun consenso (uso privato a fini didattici). È importante sottolineare tuttavia che la docente è autorizzata a riportare nella sua bibliografia soltanto degli estratti delle descrizioni brevi (impossibilità di realizzare riproduzioni complete ex art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). In alternativa, invece di una bibliografia la docente può preparare, per le opere scelte, un semplice elenco di collegamenti ipertestuali al catalogo di una biblioteca o al sito web della casa editrice. In questo caso non ha bisogno di ricevere alcun consenso da parte della casa editrice.

2.1.4-5 Un commento alla Legge sul diritto d’autore contiene un indice che segue la struttura della Legge. L’indice è protetto dal diritto d’autore? E nel caso di una tesi giuridica che segue uno schema di strutturazione dei contenuti ideato dall’autrice?

Un indice rientra nel diritto d’autore soltanto se, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, si può considerare come una creazione dell’ingegno di sufficiente originalità . Poiché nel commento alla Legge l’indice riprende la struttura della Legge sul diritto d’autore, manca il necessario carattere originale, in quanto l’indice non è unico né sufficientemente creativo. L’indice della tesi rappresenta un caso diverso. Qui, i contenuti del lavoro sono strutturati in una forma che prima non esisteva, quindi l’indice costituisce una prestazione creativa dell’autrice.