1.3 Utilizzazione all’estero

Quando un’opera creata in Svizzera viene utilizzata all’estero, la situazione non può essere valutata secondo il diritto svizzero. Trova infatti applicazione il diritto locale, generalmente quindi il diritto d’autore del Paese in cui l’opera viene utilizzata.

In alcuni Stati, tuttavia, si applica il diritto del Paese d’origine dell’opera (come in Grecia o in Portogallo).

Inoltre, se esiste un contratto tra l’utilizzatore e il titolare dei diritti, il diritto applicabile potrebbe essere stato definito contrattualmente («scelta del diritto applicabile»). Se è stato siglato un contratto internazionale, le parti possono scegliere il diritto applicabile all’interno del contratto. Tuttavia, tale scelta non riguarderà i soggetti terzi rispetto al contratto. Se non è stato siglato alcun contratto, occorrerà fare riferimento al diritto internazionale privato dello Stato del tribunale che si occupa del caso.

Sarà pertanto necessario valutare il singolo caso, a maggior ragione
perché la giurisprudenza può essersi espressa in modi diversi.

TENERE PRESENTE

Le disposizioni di applicazione necessarie

Per quanto in alcuni casi possa essere applicabile un diritto straniero, se un’utilizzazione si trova in contrasto con una disposizione nazionale di applicazione necessaria le autorità potranno comunque applicare quest’ultima. In Svizzera la regolamentazione in questo senso si trova all’art. 18 LDIP. Per questo motivo è possibile, ad esempio, che alcune disposizioni di applicazione necessaria previste dal diritto svizzero dei cartelli vengano applicate a un contratto di licenza anche laddove questo sia retto da un diritto straniero.

Per esempio, la corte francese ha dovuto decidere sul diritto morale dell’autore, il quale è una clausola obbligatoria presente nella legge francese: per i motivi menzionati precedentemente, in Francia la giurisprudenza ha potuto invocare il diritto al rispetto dell’integrità dell’opera al fine di vietare la visione della versione a colori di un film sul suo territorio, anche se la creazione dell’opera in questione sarebbe stata disciplinata dal diritto statunitense; questo perché le disposizioni locali in materia di diritti morali dell’autore (al quale appartiene l’integrità dell’opera) rivestono il carattere dell’applicazione necessaria sul territorio francese (sentenza Asphalt Jungle, Cass., Civ. 1, 28 maggio 1991).

FAQ

1.3-1 Le opere create da cittadini svizzeri in Svizzera saranno sempre protette dal diritto svizzero per quanto riguarda le utilizzazioni all’estero?

Di regola no. La maggior parte degli Stati applica infatti il diritto dello Stato in cui viene chiesta la protezione (principio della lex loci). Tuttavia, alcuni Stati applicano il diritto di origine all’intero contenzioso o a determinati aspetti (ad esempio, la determinazione del titolare dei diritti). Per questo motivo la risposta sarà diversa a seconda del singolo caso, dello Stato in cui viene avviata la procedura e del diritto applicabile cui farà riferimento il diritto internazionale privato dello Stato in questione.