2.1.3 Espressione

L’opera protetta dal diritto d’autore deve essere espressa in qualche modo. L’idea non è protetta in quanto tale ma deve «riversarsi» in una forma che la renda visibile, udibile o percepibile agli altri e che ne consenta una fruizione sensoriale. L’opera può essere suonata, cantata, disegnata, espressa in forma linguistica, registrata o presentata in altri modi. Non ha alcuna importanza se l’opera viene espressa in un formato materiale (ad esempio un libro stampato) o immateriale (ad esempio un articolo di giornale in formato elettronico) o se sia permanente o soltanto fugace (ad esempio un brano cantato).

Di conseguenza, anche una canzone appena inventata e fischiettata può, ad esempio, rappresentare un’opera protetta dal diritto d’autore. Lo stesso vale per lo schizzo di un dipinto ancora da realizzare o il progetto di un’opera teatrale.

TENERE PRESENTE

Olfatto e gusto

Non rientrano fra le opere protette, almeno secondo il diritto d’autore svizzero, le opere «olfattive» come i profumi e quelle legate al gusto. Ai fini della fruizione sensoriale, l’olfatto e il gusto non sono sufficienti. Ciononostante, gli autori di tali opere non sono del tutto privi di protezione: possono contraddistinguere la propria opera con un marchio, protetto dalla Legge federale sulla protezione dei marchi. Il diritto d’autore dovrebbe comunque trovare nuovamente applicazione se, a svolgere il ruolo preponderante, è la rappresentazione visiva di tali creazioni, in particolare la boccetta di un profumo, la composizione di un piatto (ad esempio la gastronomia molecolare) o le ricette culinarie. Se presentano un grado sufficiente di prestazione creativa e originalità vanno trattate come opere protette dal diritto d’autore.