2.6.4 Utilizzazione di opere di dominio pubblico

Una volta conclusa la durata della protezione ai sensi del diritto d’autore, le opere divengono di dominio pubblico e si possono quindi utilizzare liberamente: possono essere copiate integralmente, pubblicate online, sfruttate commercialmente ecc. È interpretazione generale della giurisprudenza che una volta scaduto il periodo di protezione si estinguono anche i diritti morali dell’autore. Concretamente ciò significa che è possibile, ad esempio, pubblicare un’opera altrui che sia divenuta di dominio pubblico, se l’autore non l’ha già pubblicata in prima persona. È ammessa anche la pubblicazione di un’opera altrui sotto il nome proprio. Ciononostante, la buona pratica scientifica pone dei limiti ben chiari in questo senso. Per fare un esempio, chi presenta con il proprio nome una tesi di dominio pubblico commette un plagio.

Inoltre, con il termine «copy fraud» si intende l’appropriazione indebita di un diritto d’autore effettuata pubblicando a nome proprio un’opera altrui divenuta di dominio pubblico, suggerendo che l’opera in questione goda ancora o nuovamente di protezione ai sensi del diritto d’autore (ad esempio la pubblicazione online di un’opera di dominio pubblico con licenza Creative Commons, che vieta lo sfruttamento commerciale dell’opera). È vero che in generale è permessa la pubblicazione di un’opera di dominio pubblico sotto il proprio nome, ma un’opera la cui protezione ai sensi del diritto d’autore è già scaduta una volta non può in nessun caso essere tutelata da un nuovo diritto d’autore; per questo motivo non è ammesso limitare in alcun modo l’utilizzazione dell’opera in questione.

BUONO A SAPERSI

Protezione della memoria del defunto – protezione della personalità per le opere di dominio pubblico

Ai sensi del diritto svizzero il diritto della personalità si estingue in generale con la morte della persona in questione oppure, come eccezione alla regola, i diritti morali dell’autore si estinguono 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer) dopo la morte dell’autore. Che cosa comporta questa norma se si prende come esempio la fotografia di una persona deceduta che è divenuta di dominio pubblico perché il fotografo è morto da oltre 70 anni? Essendo di dominio pubblico, in linea di principio la fotografia si può utilizzare liberamente. Non è necessario nessun consenso, e poiché i diritti morali dell’autore si estinguono 70 anni dopo la sua morte, se la fotografia ad esempio non è stata ancora pubblicata (art. 9 cpv. 2 LDA) può essere pubblicata o modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA ). Tale disposizione, tuttavia, non vale senza limiti, perché anche se sono venuti meno i diritti della personalità tanto del fotografo quanto della persona ritratta, il diritto riconosce una certa protezione ai superstiti dei defunti in questione sulla base del proprio diritto della personalità. Nello specifico, è in gioco la protezione della memoria del defunto. Ad esempio un parente del defunto ritratto nella fotografia può essere ingiustamente leso se l’immagine del defunto viene diffamata. In relazione ai diritti d’autore applicabili a una fotografia di questo tipo può quindi succedere che l’immagine in quanto tale sia effettivamente di dominio pubblico, ma che non la si possa utilizzare liberamente in considerazione del diritto dei parenti alla protezione della memoria del defunto. I parenti, infatti, possono proteggersi facendo riferimento al proprio diritto della personalità se un’utilizzazione spregiativa dell’opera li lede nella loro memoria del defunto (DTF 109 II 353, 359)

FAQ

2.6.4-2 Quando termina la protezione di un giornale? E per un singolo articolo di giornale?

Dato che generalmente è composto da diverse opere (articoli, immagini ecc.) che, essendo state selezionate o disposte in un modo specifico, soddisfano le condizioni delle opere protette dal diritto d’autore (art. 2 cpv. 1 1 in combinato disposto con l’ art. 4 cpv. 1 LDA ) un giornale rappresenta un’opera protetta dal diritto d’autore in quanto tale (collezione, art. 4 LDA). Anche le opere contenute nel giornale godono di protezione (art. 4 cpv. 2 LDA) a prescindere che a loro volta soddisfino i requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA o meno. Di conseguenza, per stabilire quale sia la durata della protezione occorre differenziare tra il giornale nel suo complesso e gli articoli e le immagini che lo compongono.

Per quanto riguarda la durata della protezione del giornale: l’autore di una collezione è necessariamente una persona fisica (l’autore ai sensi dell’art. 6 LDA), ma tale persona può comunque cedere i suoi diritti a una casa editrice, solitamente dotata di personalità giuridica. Come regola generale la durata della protezione di un’opera si calcola sempre in base alla data del decesso del suo autore ( art. 29 segg. LDA ). La protezione del giornale ai sensi del diritto d’autore si estingue pertanto 70 anni dopo la morte del redattore capo. Ciononostante, in quanto possibile titolare dei diritti la casa editrice non viene privata di qualsiasi forma di protezione, poiché tutelata dalla legge contro la concorrenza sleale ( LCSl). L’art. 5 LCSl protegge infatti la casa editrice del giornale prevedendo che chiunque riproduce, senza prestazione personale appropriata, o sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato (cioè il giornale), agisce in modo sleale ed è sanzionabile (art. 9 segg. LCSl ).

Per quanto riguarda la durata della protezione del singolo articolo di giornale: anche per il singolo articolo di giornale la durata della protezione si calcola in base alla data del decesso del relativo autore, in generale 70 anni dopo la morte (art. 29 cpv. 2 LDA), a prescindere che abbia ceduto alla casa editrice i suoi diritti sull’opera o meno.

2.6.4-3 Una biblioteca può riprodurre e mettere a disposizione online un giornale che non viene più pubblicato da 50 anni perché la casa editrice è fallita?

Occorre prestare attenzione. Come regola generale la pubblicazione online rientra nel diritto esclusivo dell’autore e richiede il suo consenso. In assenza di consenso, però, un giornale può essere digitalizzato e pubblicato online se i relativi diritti d’autore sono scaduti, ad esempio se l’autore (il redattore capo del giornale) è morto da oltre 70 anni. Dal punto di vista del diritto d’autore è irrilevante se l’autore ha ceduto i suoi diritti d’autore alla casa editrice in quanto persona giuridica o se quest’ultima è divenuta avente diritto per effetto di una successione. In questo caso specifico, anche se il giornale non viene più pubblicato da 50 anni, non si sa se il redattore capo è deceduto da oltre 70. Di conseguenza è consigliabile che la biblioteca eviti di pubblicare il giornale online.