7.5.1.2.2 L’utilizzazione a fini didattici

L’art. 19 cpv. 1 lett. b LDA consente qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi studenti a fini didattici. Tale eccezione è limitata dalla sua finalità: lo scopo è infatti l’insegnamento in senso lato – si parla di utilizzo da parte del docente o dei suoi studenti, ma la fruizione dell’opera deve avvenire in un contesto prettamente didattico.

Anche il contenuto di questa eccezione è meno ampio rispetto a quello dell’uso privato. Infatti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA, non è ammessa la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio. Per determinare se un’opera, nella sua forma commerciale, viene riprodotta in modo «quasi completo», è opportuno valutare quale percentuale dell’opera sia stata riprodotta o chiedersi se un consumatore potrebbe ritenersi soddisfatto della riproduzione incompleta dell’opera (Ruedin P. E. in: de Werra/Guilliéron (ed.), CoRo, Propriété intellectuelle , pag. 198).

Il diritto di un insegnante o di uno studente di mettere a disposizione un’opera come una foto o un libro su un social media è quindi soggetto a diverse condizioni:

  • La messa a disposizione dell’opera deve essere limitata alla cerchia del docente e dei suoi studenti. La pubblicazione di un’opera sui social media senza limiti, anche se rivolta agli studenti, non soddisfa questo requisito.
  • Il docente o lo studente non possono pubblicare una «riproduzione quasi completa» dell’opera così come disponibile in commercio. Infatti, quando un qualsiasi contenuto viene trasmesso via Internet, alla messa a disposizione effettuata dal mittente corrisponde inevitabilmente una riproduzione presso il destinatario, e questa non potrà essere coperta dall’eccezione.