Opere incomplete o non completate

BUONO A SAPERSI

Non è necessario che un’opera sia completata o completa per essere protetta dal diritto d’autore. La Legge sul diritto d’autore non distingue tra opere complete e incomplete. La cosa importante è che anche l’opera non completata o incompleta si possa ritenere una creazione dell’ingegno dal carattere originale, percepibile attraverso i sensi (requisiti dell’opera ex art. 2 cpv. 1 LDA ). Se si riscontrano tali requisiti dell’opera, la protezione dell’opera stessa inizia nel momento in cui è creata. È irrilevante se l’autore o l’autrice modifica, amplia, riformula, riscrive o comunque rielabora l’opera: è sufficiente che, in ogni fase della creazione dell’opera, siano rispettati i requisiti.