2.6.1.3 Opere orfane

Per le cosiddette opere orfane, da intendersi come opere di autori noti ma scomparsi o dei quali, a causa del trascorrere del tempo, non si ha più memoria e che quindi non si possono contattare, la protezione ai sensi del diritto d’autore si estingue 70 anni dopo la data del decesso presunta (art. 29 cpv. 3 LDA). Ciò nonostante è importante che «si debba poter affermare con una probabilità assimilabile a certezza che l’autore sia deceduto già da 70 anni. […] Una supposizione di questo tipo ha ragione di esistere se è trascorso un periodo di tempo sufficiente dall’ultimo segno di vita o se, alla luce dell’anno di nascita e della durata media della vita, si possa affermare che il termine legale si è concluso» (Müller/Oertli – Reuter Gerster, Urheberrechtsgesetz, 2a ed., art. 29 n. marg. 7a). Per il calcolo della durata media della vita cfr. anche Ufficio federale di statistica.