Caricare un’opera protetta su un social media
Quando l’utente «carica» un’opera protetta su un social media senza limitare la cerchia di destinatari, ad esempio se carica un video su YouTube, viola il diritto d’autore.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. c LDA, l’autore ha il diritto esclusivo di «recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta». L’autore ha quindi il diritto di decidere in quale misura la sua opera sarà comunicata a terzi.
I social media sono strettamente legati al diritto di messa a disposizione. Tale diritto riguarda «qualsiasi atto con cui un’opera può essere resa fruibile, su richiesta dell’utente, mediante reti di telecomunicazione, direttamente o indirettamente mediante memorizzazione per scopi di consultazione» (Cherpillod I. in: de Werra/Guilliéron (ed.), CoRo, Propriété intellectuelle, pag. 88).
Di conseguenza, l’utente di un’opera che la pubblica su una rete sociale viola il diritto di messa a disposizione non appena gli altri utenti possono richiamare l’opera in questione da una banca dati nel momento che preferiscono (Cherpillod I. in: de Werra/Guilliéron (ed.), CoRo, Propriété intellectuelle, pag. 88).
Il 1 aprile 2020 entrerà in vigore la nuova Legge svizzera sul diritto d’autore (LDA) che apporterà qualche modifica. Ci adopereremo perché l’aggiornamento di questa pagina avvenga al più presto.
Quando l’utente «carica» un’opera protetta su un social media senza limitare la cerchia di destinatari, ad esempio se carica un video su YouTube, viola il diritto d’autore.
Dipende tutto dal contenuto in questione: alcuni tweet non si possono considerare opere ai sensi della LDA. Infatti è difficile stabilire se il contenuto di un tweet della lunghezza massima di 140 caratteri possieda o meno la caratteristica dell’originalità. In ogni caso, è consigliabile agire con prudenza. Molti tweet o parti di tweet possono essere classificati come opere, soprattutto quando contengono file GIF, fotografie o video. Ritwittandoli, li si mettono a disposizione.
Un semplice link al sito che ospita l’opera in questione è ammesso, dato che non costituisce una messa a disposizione. Mettere online un esemplare dell’opera su una rete sociale, invece, equivale effettivamente a una messa a disposizione e quindi è protetta dal diritto d’autore.
Sì, inviando un’opera tramite WhatsApp la si rende fruibile agli studenti, e ciò equivale a una messa a disposizione. Quando l’opera viene copiata sul dispositivo del destinatario, viene effettuata una riproduzione. Questa riproduzione, in ogni caso, sarà autorizzata perché rientrante in un contesto di uso privato. Inoltre, a questo tipo di messa a disposizione si può applicare l’eccezione a scopi didattici.
No, gli autori che contribuiscono a formare Wikipedia con le loro opere decidono di sottoporle alla licenza CC-BY-SA, la quale consente agli utenti di condividere e modificare i contenuti a condizione di citarne la fonte e vincolarli alla stessa licenza. Disporre di un esemplare dell’opera non equivale alla possibilità di scavalcare i diritti esclusivi dell’autore.