5a.3.2 Copia di sicurezza e d’archivio

Alla particolare categoria di utilizzatori formata da biblioteche, archivi, istituti d’insegnamento e musei si applica, a differenza di quanto previsto dall’art. 24 cpv. 1 LDA, una disposizione restrittiva più privilegiata di cui all’art. 24 cpv. 1bis LDA purché tali istituzioni siano accessibili al pubblico. Secondo tale norma non è necessario contrassegnare le copie d’archivio e possono essere allestiti «gli esemplari dell’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione». Tali istituzioni hanno il diritto di realizzare delle copie, in formato analogico o digitale, di opere originali come pure di esemplari di opere già riprodotte ma solo se appartengono alla loro collezione. Le riproduzioni in questione devono riguardare l’opera completa. Oltre a questo, l’istituzione non può perseguire nessuno scopo economico o commerciale. Non è chiaro quale differenza il legislatore volesse introdurre tra scopi economici e scopi commerciali. Certo è tuttavia che, ad esempio, una biblioteca non può semplicemente fotocopiare un libro rovinato dall’uso frequente perché, se il libro è ancora disponibile in commercio, è tenuta ad acquistarne un nuovo esemplare. Diversamente, il risparmio ottenuto non acquistando il testo nuovo verrebbe inquadrato come scopo economico. Una biblioteca non ha neppure il permesso, ad esempio, di acquistare un CD musicale a piacimento e realizzarne copie, sulla base dell’art. 24 cpv. 1bis LDA, da prestare contemporaneamente a più utenti.

Per quanto riguarda i programmi per computer, ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 LDA è possibile realizzarne una copia di sicurezza per scopi di backup. La copia di sicurezza non può essere utilizzata parallelamente al programma per computer copiato e può essere realizzata esclusivamente a partire da un esemplare utilizzato secondo modalità legittime.

FAQ

5.3.2-1 Una biblioteca «prestante» può, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1bis LDA, copiare un libro o un DVD della sua collezione e consegnare la copia a una biblioteca «ricevente» affinché quest’ultima possa inserirlo nella sua collezione e darlo in prestito?

No. Gli esemplari d’archivio e le copie di sicurezza di cui all’ art. 24 cpv. 1bis LDA possono essere realizzati dalle istituzioni soltanto a partire dalla propria collezione.

Però:

  • Sulla base dell’ art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LDA la biblioteca ricevente può chiedere alla biblioteca prestante una copia di un libro o di un DVD per uso privato aziendale; in questo caso andranno tuttavia riprodotti soltanto estratti del libro o del DVD (art. 19 cpv. 3 lett. c LDA). ). In generale, il prestito agli utenti della biblioteca ricevente non è ammesso.
  • Per una singola utente della biblioteca, la biblioteca ricevente può comunque chiedere alla biblioteca prestante la copia di alcuni estratti di un’opera.
  • Se il libro o il DVD non è più disponibile in commercio (ovvero è esaurito), queste opere possono essere copiate integralmente per uso privato (privato in senso stretto, a fini didattici o aziendale; art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).