5b.3 Licenze collettive estese

Le Licenze collettive estese regolano l’utilizzo di un ampio numero di opere pubblicate e di esecuzioni protette quando è impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato provare a contattare ogni titolare dei diritti per ottenere l’autorizzazione ad usare le opere necessarie.

Chi sono i concedenti di licenza, i licenziatari e le altre persone coinvolte

L’istituto che desidera usare l’ampio numero di opere protette dal diritto d’autore ha la possibilità di concludere una licenza collettiva estesa con la società di gestione competente per le opere in oggetto. Ad esempio, se si tratta della riproduzione di un ampio numero di fotografie e immagini, l’istituto interessato dovrebbe concludere una licenza con Prolitteris; se si tratta di un ampio numero di registrazioni di musica classica la società di gestione competente è SWISSPERFORM. Tale licenza è utile quando l’istituto la conclude in modo che i suoi dipendenti/membri/ricercatori siano autorizzati ad usare le opere incluse nella licenza senza dover più chiedere agli aventi diritto l’autorizzazione per usare le opere.

Tuttavia, un titolare dei diritti d’autore può decidere di essere escluso da questa possibilità, con la conseguenza che le sue opere non possano essere incluse in una Licenza collettiva estesa.

Le Licenze collettive estese sono valide solamente su territorio elvetico.

Cosa può essere incluso nella licenza

Una Licenza collettiva estesa copre l’utilizzo di un ampio numero di opere determinate (una massa o una collezione di opere) protette dal diritto d’autore.

La licenza può risultare utile in presenza delle seguenti condizioni:

  • un utilizzatore ha bisogno di utilizzare molte opere, oppure molteplici utilizzatori del medesimo istituto necessitano di usare delle opere che fanno parte di una massa o una collezione di opere;
  • l’utilizzo necessario va oltre quanto già permesso per legge dalle eccezioni (uso privato, uso per fini didattici, citazione, ecc.). Quindi, per poter usare l’opera, l’utilizzatore dovrebbe previamente ottenere il permesso dal titolare dei diritti di ogni opera, ma il processo di contattare e ricevere i relativi permessi può essere talmente lungo e oneroso che richiederebbe uno sforzo sproporzionato o, alcune volte, sarebbe addirittura impossibile se l’avente diritto è sconosciuto o non risponde (è solitamente il caso delle opere orfane). Una riproduzione di opere in mancanza di valida autorizzazione infatti comporterebbe una violazione del diritto d’autore.

Per risolvere questo problema e per favorire l’utilizzo di opere pubblicate, in particolare nell’ambito della ricerca scientifica, l’art. 43a della Legge federale sul diritto d’autore, aggiunto durante la revisione del 2020, offre la possibilità di concludere delle licenze collettive estese con la società di gestione competente.

Esempio

Prolitteris è la società di gestione competente per testi e immagini. Dato che le licenze collettive estese devono essere pubblicamente visibili, qui puoi vedere quelle già stipulate da Prolitteris.
Ogni società di gestione può concludere tali licenze per le rispettive tipologie di opere.