5a.9 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico

La “libertà di panorama” è disciplinata all’art. 27 LDA, secondo cui la riproduzione di un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico può essere usata, offerta al pubblico, alienata, trasmessa o altrimenti messa in circolazione.

Occorre innanzitutto osservare che solo un’opera già pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 3 LDA) con il consenso e secondo le modalità auspicate dall’autore rientra nella definizione di questa disposizione restrittiva.

Nell’art. 27 LDA le parole «accessibile al pubblico» hanno un significato più restrittivo di quanto non riveli il testo: significano infatti «visibile da o collocata su una strada pubblica».

Sono pertanto escluse, in particolare, le immagini accessibili gratuitamente in Internet, che non sono «accessibili al pubblico» secondo l’intenzione dell’art. 27 LDA.

Secondo la Legge, un’opera di pubblico dominio o accessibile da una strada pubblica può essere raffigurata o riprodotta solo in due dimensioni. Tale riproduzione può essere riutilizzata liberamente in qualsiasi modo, e in particolare non sono esclusi gli scopi commerciali.

La legge prevede due limitazioni a questa libertà (art. 27 cpv. 2 LDA), definita anche «libertà di panorama»:.

1) L’opera non può essere riprodotta in 3D: sono ammesse esclusivamente rappresentazioni grafiche o animazioni bidimensionali;.

2) L’opera non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.

Ad esempio, non è consentito riprodurre l’immagine dipinta sulla facciata di un edificio copiandola sul muro di un’altra casa. Una fotografia della stessa opera, tuttavia, può essere utilizzata per realizzare una cartolina da vendere al pubblico.

I classici esempi di opere cui si riferisce l’art. 27 LDA sono le sculture e gli edifici; sono incluse comunque le opere di tutte le altre arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica (art. 2 cpv. 2 lett. c LDA), e le opere architettoniche (art. 2 cpv. 2 lett. e LDA).

Secondo la dottrina, è possibile riprodurre in conformità con l’art. 27 LDA non soltanto le opere che si trovano su suolo pubblico ma anche quelle visibili dal suolo pubblico. Per contro, le opere ubicate all’interno di edifici non sono considerate accessibili al pubblico e non rientrano in questa restrizione del diritto d’autore.

Secondo la legge, l’opera deve essere situata in modo permanente in un luogo accessibile al pubblico. Ciò significa che le opere visibili in modo casuale, senza la volontà del titolare dei diritti d’autore, sono escluse dall’eccezione di cui all’art. 27 LDA: si pensi ad esempio alle fasi legate al trasporto o al trasferimento di opere da una mostra a un’altra. Solo un’opera già pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 3 LDA) con il consenso e secondo le modalità auspicate dall’autore rientra nella definizione di questa disposizione restrittiva.

Alcuni autori ritengono che l’opera debba essere fissata al terreno in modo stabile e permanente. Altri, invece, ritengono che il vincolo scaturisca dalla volontà del titolare dei diritti d’autore. Secondo questa parte della dottrina, ad esempio, l’esposizione temporanea o l’esecuzione di opere effimere su suolo pubblico conformemente alla volontà dell’autore si potrebbero considerare come circostanze rientranti nell’eccezione ex art. 27 LDA.

FAQ

5.9-1 Posso fare una foto dell’edificio LAC (Lugano Arte e Cultura) di Lugano, costruito di recente, e produrre delle belle magliette con questa foto per venderle nei negozi turistici locali?

Sì, è possibile in base all’art. 27 CopA. L’edificio è protetto dal diritto d’autore, tuttavia, essendo collocato su suolo pubblico e accessibile al pubblico, si applica l’eccezione di cui all’art. 27 CopA. 27 CopA. In base a tale eccezione è consentito anche utilizzare la riproduzione dell’opera a fini commerciali.

5.9-3 È possibile fotografare la scultura di un famoso artista che vive a New York mentre viene trasportata dal camion alla sala espositiva di un museo di Lugano e pubblicare la foto sul mio blog?

No, non è ammesso. L’art. 27 CopA si applica solo se l’opera d’arte è accessibile al pubblico per volontà dell’autore. In questo caso la scultura si trova temporaneamente su suolo pubblico perché viene trasportata da un luogo a un altro, e non per volontà dell’autore. Se la stessa scultura fosse esposta su una piazza pubblica di Lugano, visibile a tutti, in accordo con l’autore, allora si applicherebbe l’eccezione dell’art. 27 CopA. 27 CopA si applicherebbe.