5a.2.5.1 Limitazioni all’utilizzazione per uso privato

Le disposizioni restrittive per l’uso privato (art. 19 LDA) non si applicano in senso assoluto ma sono, a loro volta, soggette a limitazioni (eccezioni alle eccezioni) per non ledere eccessivamente gli autori o i titolari dei diritti nei loro diritti esclusivi. A questo scopo, la Legge, all’art. 19 cpv. 3 LDA, prevede la seguente disciplina:

La Legge vieta altresì la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati (art. 19 cpv. 3 lett. d LDA). In giurisprudenza non è chiaro se tale divieto si applichi anche all’uso privato in senso stretto (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA). Per una parte della dottrina, ad esempio, lo spettatore di un concerto ha il permesso di filmare la sua band del cuore in occasione di un concerto dal vivo pubblico e di riguardare poi il filmato sul suo computer di casa poiché ha realizzato la registrazione esclusivamente per il suo uso privato in senso stretto (cfr. a tale riguardo, con ulteriori annotazioni, Müller/Oertli-Gasser, Urheberrechtsgesetz, 2a ed., art. 19, n. marg. 47). A prescindere dalla diatriba, nell’epoca degli smartphone è praticamente impossibile applicare questo tipo di divieto. In ogni caso, il divieto non trova sicuramente applicazione se le registrazioni avvengono in contesti di uso privato in senso stretto e manifestazioni non pubbliche, come nel teatro della scuola e a eventi privati. Oltre a questo, in relazione alla registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati (art. 19 cpv. 3 lett. d LDA) nel contesto dell’uso privato a fini didattici, le tariffe comuni (TC) prevedono la possibilità di procedere con utilizzazioni più ampie (cfr. TC 7).

BUONO A SAPERSI

«Disponibili in commercio» (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA)

(art. 19 cpv. 3 lett. a LDA)
Il concetto di «disponibili in commercio» risale a un periodo pre-digitale, quando libri e dischi venivano venduti nelle librerie e in negozi simili, e non era ancora possibile acquistare singolarmente canzoni, articoli o immagini via Internet.

Un’opera si considerava esaurita quando non era più possibile acquistarne una copia «in commercio». Le possibilità offerte dal digitale complicano di molto la situazione. Si pongono casi incerti come questo: tutte le copie stampate di un libro sono esaurite e non è nemmeno prevista una ristampa ma il testo è comunque disponibile come e-book sul sito Internet privato dell’autore (non importa se a pagamento o gratuitamente); questo libro è da ritenersi «disponibile in commercio»? E come si considera un disco in vinile che da anni non si può più acquistare normalmente ma è comunque disponibile presso i collezionisti? Il concetto di «disponibili in commercio» va quindi adeguato alle forme di distribuzione digitali: in linea di principio sarebbe da ritenere «disponibile in commercio» qualsiasi cosa che si possa acquistare in Internet. La conseguenza di tale ragionamento sarebbe tuttavia che praticamente nessun’opera potrebbe mai «esaurirsi». Rimane in ogni caso determinante considerare se l’opera in questione viene offerta nella forma di commercializzazione consueta in commercio. Per semplificare, la casa editrice non può proteggere la commercializzazione di un libro mettendo in vendita, oltre alla copia cartacea, ogni singolo capitolo del libro sotto forma di documento PDF scaricabile dal suo sito Internet. La situazione è diversa se la casa editrice vende il libro sia in formato cartaceo sia come e-book. Fintantoché l’e-book è disponibile attraverso Internet, è irrilevante se prima o poi la copia stampata viene a esaurirsi. Se, tuttavia, un testo stampato si può trovare soltanto nei tradizionali negozi di antiquariato, non lo si può più considerare «disponibile in commercio». Ben diverso è il caso dei negozi di antiquariato digitali come ZVAB o Amazon.

Servizi on-demand – copia di opere rese disponibili online per contratto

Qual è l’ambito di applicazione consentito e la remunerazione (art. 20 LDA) di download legali, ad esempio tramite iTunes (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA )? Il download è un atto di copiatura che è legalmente vincolato al eccezioni delle eccezioni specificate nell’ art. 19 cpv. 3 LDA se è fatto al di fuori di un uso strettamente privato, nella sfera personale o in una cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA ) ma per gli altri usi privati (educativi o professionali). Secondo tali principi, le riproduzioni dovrebbero essere esclusivamente incomplete (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA ) e in ogni caso bisognerebbe versare un compenso ai sensi dell’ art. 20 LDA. iò produrrebbe una situazione contraddittoria, in cui gli utilizzatori – nonostante il contratto di licenza concluso con iTunes in relazione al download di brani musicali – non potrebbero comunque scaricare una copia completa di tali brani e Inoltre, l’utente dovrebbe pagare direttamente iTunes per tale download, in base al suddetto contratto di licenza, e corrispondere un compenso alla società di distribuzione per la seconda volta come compensazione ai sensi dell’Art. 20 CopA. In questo modo, si passa dallo sfruttamento collettivo, dovuto alla licenza legale, allo sfruttamento individuale, basato sulla licenza contrattuale. Questo deve essere evitato, altrimenti si avranno remunerazioni multiple ingiustificate. Per questo motivo, art. 19 cpv. 3bis LDA è stata introdotta durante la revisione della legge sul diritto d’autore nel 2007 per prevenire in particolare i doppi pagamenti. Conformemente a tale disciplina, le riproduzioni effettuate in modo lecito sulla base di offerte online non rientrano né nel campo d’applicazione delle eccezioni alle eccezioni di cui all’ art. 19 cpv. 3 LDA , né sono soggette al pagamento di un compenso alle società di gestione ai sensi dell’art. 20 LDA.

La dottrina non è tuttavia concorde nello stabilire se la disciplina si applichi soltanto alla prima copia (ovvero al primo download) e ogni ulteriore riproduzione (come la copia dello stesso brano dal computer sul lettore MP3 o il download di articoli scientifici da un e-Journal con successiva riproduzione a fini didattici) comporti poi l’obbligo di versare un compenso ai sensi dell’ art. 20 LDA (cfr. a tale riguardo Müller/Oertli-Gasser, Urheberrechtsgesetz, 2a ed., art. 19 n. marg. 48a; Rehbider/Viganò, Urheberrecht, 3a ed., art. 19 n. marg. 37; Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., art. 19 n. marg. 28a; Brändli Sandra, Data Mining als Forschungsmethode: Die Probleme des Grabens nach Datengold, in Mensch und Maschine – Symbiose oder Parasitismus?, 2014, pag. 54 Sarà compito del legislatore o dei tribunali dirimere la questione.

FAQ

5.2.5.1-1 Si possono copiare spartiti musicali storici?

Se l’autrice è morta da oltre 70 anni, gli spartiti musicali non sono più protetti dal diritto d’autore e sono di dominio pubblico, quindi possono essere utilizzati a piacimento. Secondo la nota esplicativa della società di gestione SUISA, ciò non è tuttavia permesso in virtù del diritto sulla concorrenza. Risulta fondamentale stabilire se gli spartiti da copiare siano prodotti pronti a essere immessi sul mercato che, con mezzi tecnici di riproduzione e per di più senza prestazione personale appropriata, si possono riprendere come tali. I prodotti si devono quindi poter sfruttare commercialmente senza ulteriori interventi (cfr. DTF 131 III 384, pag. 389). ).

5.2.5.1-2 Come persona privata posso scaricare brani musicali o film da una piattaforma di scambio via Internet (peer-to-peer) per un mio uso privato?

Sì. Secondo il diritto d’autore svizzero, il download di opere da una piattaforma di scambio via Internet è consentito per l’uso privato in senso stretto (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA ) se le opere offerte sulla piattaforma di scambio via Internet sono già state pubblicate. Non sarebbe lecito scaricare opere non pubblicate poiché l’uso privato è ammesso soltanto per le opere pubblicate. Non è rilevante, dal punto di vista dell’utilizzatore, se la fonte del download è legale o illegale.

Non è invece ammesso, poiché esula dall’ambito dell’uso privato (art. 19 LDA), l’upload di opere su una piattaforma di scambio via Internet, a meno che la piattaforma non sia utilizzata esclusivamente in un contesto di uso privato in senso stretto ossia tra persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici. Occorre tenere presente a tale riguardo che molti programmi di file sharing effettuano automaticamente e in parallelo il download e l’upload dei file.