5a.10.3 Attività soggette alla sorveglianza

In linea di principio l’autore è libero di esercitare i suoi diritti esclusivi in prima persona, ma ha anche la facoltà di affidarne la salvaguardia a una società di gestione collettiva. In generale, in questi casi l’attività di quest’ultima non è quindi soggetta al controllo dello Stato. Questo vale solo per gli ambiti esplicitamente indicati nell’art. 40 LDA (C. GOVONI/A. STEBLER, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbesrecht, II/1, 2a ed., Basilea/Francoforte 2006, pag. 429 segg.), e cioè alcune forme di utilizzazione di opere musicali, l’esercizio dei diritti esclusivi obbligatoriamente soggetti a gestione collettiva, nonché l’esercizio dei diritti al compenso in caso di licenza legale.

Controllo federale per le opere musicali non teatrali

Per le opere musicali non teatrali, la sorveglianza federale si applica alla gestione dei diritti d’esecuzione, di diffusione e di registrazione di tali opere su supporti audio o audiovisivi (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Rientrano in questa casistica, ad esempio, l’organizzazione di concerti o serate danzanti, la diffusione di musica alla radio o in televisione e la produzione di dischi, videoclip o film contenenti brani musicali.

Controllo federale per la gestione dei diritti esclusivi

Per tutte le categorie di opere, è sottoposta alla sorveglianza federale anche la gestione dei diritti esclusivi, i quali per legge devono essere esercitati obbligatoriamente dalle società di gestione. In determinati casi, ai sensi della LDA l’autore deve avvalersi dell’intermediazione di una società di gestione per far valere i propri diritti. Questa restrizione del suo potere dispositivo si giustifica solitamente con la volontà di semplificare lo statuto giuridico di chi sfrutta le opere e di evitare che siano in balia di un rifiuto opposto da titolari isolati che non desiderano concedere licenze (DTF 133 III 568, c. 4.2). L’art. 22 LDA prevede la gestione collettiva obbligatoria per il diritto di ritrasmettere programmi (in particolare via cavo o attraverso servizi di televisione digitale) o di proiettarli pubblicamente (ad esempio su un grande schermo o tramite l’impianto radio di un negozio). La gestione collettiva obbligatoria dei diritti è prevista anche dagli articoli 22a, 22b, 22c e 24b LDA: ad esempio per l’utilizzazione delle opere d’archivio di emittenti radiotelevisive o l’utilizzazione di opere orfane, ossia opere i cui titolari sono sconosciuti o introvabili. In tutte queste circostanze, la Confederazione esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

Controllo federale per la gestione dei diritti

Viene altresì sorvegliata la gestione dei diritti al compenso previsti per la locazione di esemplari d’opere (art. 13 LDA), per le utilizzazioni private, quelle a fini didattici e quelle di informazione interna o documentazione in ambito lavorativo (art. 19 e 20 LDA). Lo stesso vale per la gestione dei diritti al compenso attinenti alla riproduzione e diffusione di esemplari di opere in una forma accessibile ai disabili (art. 24c LDA) e per l’utilizzazione pubblica di supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio (art. 35 LDA). Si tratta di situazioni in cui l’utilizzazione delle opere è difficilmente controllabile da parte degli autori e per le quali il legislatore ha previsto una licenza legale al fine di non ostacolare l’utilizzazione delle opere (cfr. SALVADÉ, Les droits à rémunération instaurés par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, in sic! 5/1997, pag. 449 e riferimenti citati). In altre parole, le utilizzazioni sono consentite dalla legge, ma è prevista una compensazione economica a favore dei titolari dei diritti.

Controllo federale sulle società nazionali

In sostanza, quindi, si può affermare che la Confederazione sottopone a un livello di controllo approfondito l’attività della SUISA, come pure di SUISSIMAGE e SWISSPERFORM. ProLitteris e la SSA, invece, sono controllate meno intensamente. Per le cinque società è previsto ad esempio il controllo nell’ambito del diritto di locazione (art. 13 LDA) o in quello delle utilizzazioni a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b e art. 20 cpv. 2 LDA). ProLitteris, tuttavia, non è sottoposta a sorveglianza, ad esempio, in relazione alla gestione del diritto di riproduzione di un’opera d’arte figurativa in una rivista, e non lo è nemmeno la SSA quando si occupa del diritto di rappresentazione di un’opera teatrale.