2.1.2 Carattere originale

Il requisito sicuramente più difficile da determinare per capire se un’opera è protetta dal diritto d’autore è costituito dal suo carattere originale perché bisogna valutare sempre il singolo caso. È l’opera stessa (e non l’autore o l’autrice) a dover presentare un certo grado di individualità od originalità. In altre parole, deve distinguersi da ciò che è consueto e quotidiano. Come prima considerazione bisognerebbe domandarsi se altre persone, di fronte allo stesso compito o nella stessa situazione, avrebbero comunque creato un’opera simile. Se così fosse, mancherebbe il tratto dell’originalità e l’opera non rientrerebbe nell’ambito della protezione ai sensi del diritto d’autore.

Si prenda come esempio la compilazione di un elenco telefonico: in un caso come questo manca solitamente qualsiasi forma di originalità poiché, di solito, gli elenchi telefonici presentano tutti una struttura simile e non serve alcun «input» creativo; oppure il «compendio dei medicamenti» che consiste in un inventario scritto di informazioni che, per legge, vanno fornite ai pazienti per ogni medicamento: nemmeno qui si riscontra il carattere originale. Se il compendio fosse stato realizzato da altre persone, queste sostanzialmente gli avrebbero dato una forma tale da offrire le informazioni specializzate secondo determinate regole scientifiche o mediche (cfr. DTF 134 III 166, 172).

Aggiornato il 1.4.2020.