2. COSA… è un’opera protetta?

«La Legge sul diritto d’autore non disciplina la protezione degli autori ma la protezione delle opere dal punto di vista del diritto d’autore»

(Reto M. Hilty, Urheberrecht, 11a edizione, pag. 65)

Un’«opera protetta dal diritto d’autore» rappresenta il nucleo del diritto d’autore. Senza opere di questo tipo non esisterebbe alcuna forma d’arte come, ad esempio, la pittura, la musica, la cinematografia, il teatro, la letteratura, l’architettura – e anche le scienze sarebbero intrinsecamente più povere. La creatività e le prestazioni intellettuali danno vita alla «proprietà intellettuale» − la quale, a sua volta, è indispensabile per la vita culturale e scientifica di una società. Questa forma di prestazioni è posta sotto una particolare tutela che ne consente uno sfruttamento proporzionale al suo valore e, in particolare, impedisce che perda la sua qualità per effetto di contraffazioni e riproduzioni illimitate. Ciononostante, il concetto di «opera protetta dal diritto d’autore» suscita spesso perplessità perché obbliga a interrogarsi su cosa si possa e sia lecito fare con un’opera, e cosa no. Tutti i diritti, i divieti e le eccezioni (disposizioni restrittive) del diritto d’autore si riferiscono esclusivamente alle «opere protette dal diritto d’autore»: se le opere non sono protette, non è nemmeno possibile violare il diritto d’autore.

TENERE PRESENTE

Protezione al di fuori del diritto d’autore

Il diritto d’autore non è l’unico aspetto giuridico da tenere presente quando si vogliono utilizzare i contenuti di un’opera. A prescindere dalla protezione o meno di un’opera ai sensi del diritto d’autore e dalla liceità dell’utilizzazione dell’opera secondo la relativa Legge, potrebbero trovare applicazione anche altre disposizioni legali, contrattuali o etiche. Si tratta, in particolare, del diritto al rispetto della personalità, del diritto alla sfera privata, del divieto di concorrenza sleale o del divieto di plagio.

Ad esempio, la fotografia di una celebrità che il paparazzo non avrebbe dovuto nemmeno scattare per violazione del diritto della personalità; oppure un’opera scientifica il cui periodo di protezione ai sensi del diritto d’autore è scaduto e che viene ripresa senza alcuna indicazione della fonte – dal punto di vista del diritto d’autore può essere utilizzata ma la mancata indicazione della fonte rappresenta un plagio, contrario quindi alla buona prassi scientifica.