5a.8 Utilizzazione da parte di disabili

Un’opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili a condizione che per tali persone la fruizione sensoriale dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

Occorre osservare che solo un’opera già pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 3 LDA) con il consenso e secondo le modalità auspicate dall’autore rientra nella definizione della disposizione restrittiva descritta all’art. 24c LDA.

Il concetto di persona disabile viene descritto dall’art. 2 cpv. 1 LDis (Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili): «per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa».

L’opera oggetto di questa restrizione del diritto d’autore deve essere percepibile attraverso i sensi umani, ma la fruizione nella forma della pubblicazione originale deve essere impossibile o difficoltosa per i disabili.

In questi casi l’art. 24c LDA consente di modificare la forma dell’opera, riproducendola in una forma accessibile anche ai disabili. Oltre al diritto di riproduzione dell’opera, è consentita anche la messa in circolazione della stessa, purché non a scopo di lucro.

Nel contesto di questa disposizione restrittiva, sono consentiti adattamenti quali l’aggiunta di sottotitoli o di lingue particolari (come l’alfabeto Braille), la stampa di un testo con caratteri ingranditi, la realizzazione di una forma sonora di un copione ecc.  A parte ciò, i diritti morali dell’autore sull’opera devono rimanere illesi. Vi è quindi anche l’obbligo di citare l’opera originale.

Tali esemplari dell’opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

Alle opere adattate possono accedere esclusivamente i disabili. Pertanto, la messa in circolazione deve essere controllata e la cerchia di persone deve essere limitata per rispondere a questo requisito.

La fornitura di tali opere a un pubblico più vasto non è consentita da questa disposizione restrittiva.

Inoltre, la messa in circolazione di tali opere non deve essere rivolta alla produzione di alcun profitto, ma soltanto alla copertura di eventuali spese. Se l’intenzione è quella di svolgere un’attività commerciale con le opere modificate, occorre ottenere il consenso dell’autore.

L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.

La riproduzione e la messa in circolazione delle opere adattate non sono gratuite: deve infatti essere pagato un compenso al titolare dei diritti d’autore. Nella realtà dei fatti, l’utilizzo di massa delle opere fa sì che un autore non possa chiedere il pagamento di un compenso ogni volta (ad es. a causa delle operazioni di copia, download ecc.); se ne occupano piuttosto le società di gestione, incaricate di seguire la gestione collettiva (art. 24c cpv. 4 LDA). Fanno eccezione i singoli esemplari, per i quali non è necessario pagare nulla (art. 24c cpv. 3 LDA).

Il 1 aprile 2020 entrerà in vigore la nuova Legge svizzera sul diritto d’autore (LDA) che apporterà qualche modifica. Ci adopereremo perché l’aggiornamento di questa pagina avvenga al più presto.

FAQ

5.8-1 È possibile aggiungere i sottotitoli al video di una canzone e caricarlo su YouTube per facilitare la percezione di quest’opera alle persone sorde?

Ai sensi dell’art. 28 CoPA per riportare eventi di attualità, le opere percepite nel farlo possono essere fissate, riprodotte, presentate, trasmesse, distribuite o altrimenti rese percepibili. In questo caso, non è chiaro se il libro venga presentato o meno. Se non viene presentato (ad esempio leggendo un estratto o presentando la copertina al pubblico), il libro non può essere riprodotto nel blog del giornalista. Al contrario, se l’opera viene in qualche modo percepita durante l’esposizione, si applica l’art. 28 CoPA. 28 CoPA.

5.8-2 Un’associazione che si occupa di aiutare i non vedenti sta realizzando una traduzione in braille dei più recenti romanzi in commercio per venderla ad altre associazioni di sostegno ai non vedenti. L’associazione è autorizzata a farlo?

Sì, è possibile, ma solo se i libri tradotti vengono venduti ad altre associazioni o istituzioni a sostegno dei non vedenti o direttamente alla persona disabile. Naturalmente, un libro tradotto in braille è considerato utile solo alle persone con disabilità. Pertanto, si può affermare che questo commercio è ammesso ai sensi dell’art. 24c CopA. 24c CopA. È importante che questo commercio non generi alcun profitto ma copra solo le spese.

5.8-3 Posso commercializzare traduzioni di libri in braille senza il consenso del titolare del copyright del libro originale?

La traduzione in braille è un’opera derivata e in linea di principio necessita del consenso dell’autore. Tuttavia, in virtù dell’eccezione di cui all’art. 24c CopA, è possibile creare e distribuire opere derivate per aiutare i disabili a percepire l’opera. 24c CopA, è possibile creare e distribuire opere derivate per aiutare i disabili a percepire l’opera. È possibile farlo, a condizione che non venga generato alcun profitto da questa attività. Tutti i ricavi devono coprire solo le spese. Se voglio ottenere un profitto devo avere il consenso del titolare del copyright (autore e/o editore).