2.6.1.1. Data di morte dell’autore sconosciuta

Si verifica con relativa frequenza che non si possa conoscere la data esatta del decesso dell’autore o dell’autrice, magari perché la persona risulta scomparsa e quindi non si può avere la certezza che sia ancora in vita o meno, oppure perché mancano le relative informazioni. In questi casi è ovviamente impossibile calcolare la data di conclusione della protezione generale di 70 anni (art. 29 cpv. 2 lett. b LDA) (50 anni per i programmi per computer, art. 29 cpv. 2 lett. a LDA). Trova allora applicazione l’art. 29 cpv. 3 LDA, che prevede l’estinzione della protezione di un’opera quando si può presumere che l’autore o l’autrice siano deceduti da almeno 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer). Non si tratta tuttavia di una supposizione da formulare a cuor leggero. Piuttosto, «si deve poter affermare con una probabilità assimilabile a certezza che l’autore sia deceduto già da 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer). […] Una supposizione di questo tipo ha ragione di esistere se è trascorso un periodo di tempo sufficiente dall’ultimo segno di vita o se, alla luce dell’anno di nascita e della durata media della vita, si possa affermare che il termine legale si è concluso» (Müller/Oertli – Reuter Gerster, Urheberrechtsgesetz, 2a ed., art. 29 n. marg. 7a). Per il calcolo della durata media della vita cfr. anche Ufficio federale di statistica.