2.2.9 Coreografie e pantomime

Secondo quanto previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. h LDA, le opere coreografiche e le pantomime possono godere della protezione ai sensi del diritto d’autore se soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA e costituiscono quindi creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi. Non è determinante se la coreografia o la pantomima viene registrata; anche un’opera che viene semplicemente presentata dal vivo è protetta dal diritto d’autore (un chiaro esempio: sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 19 giugno 2002 in merito alla protezione ai sensi del diritto d’autore delle maschere per il corpo, rif. ST.2002.8-SK3, in sic! 2003, pag. 116).