2.2.6 Opere dell’arte applicata

Secondo quanto previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. f LDA, le opere dell’arte applicata possono godere della protezione ai sensi del diritto d’autore se, conformemente all’art. 2 cpv. 1 LDA, costituiscono creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi. Le opere dell’arte applicata sono, in genere, oggetti artistici che, nonostante il valore artistico estetico, presentano un determinato scopo funzionale. Può trattarsi di opere d’arte realizzate su scala industriale o modelli delle stesse per scopi di riproduzione – oppure anche di opere d’arte pensate come oggetti d’uso per la vita di ogni giorno (design funzionale, design industriale).

Esempi noti sono le stoviglie in porcellana (ad esempio in porcellana di Meissen) e stili d’arredamento celebri come il design Bauhaus o quello dell’architetto Le Corbusier.

Per le opere dell’arte applicata bisogna verificare sempre attentamente se, nel singolo caso, si riscontra la necessaria originalità. Poiché i prodotti industriali e gli oggetti funzionali sono spesso simili, rispecchiano determinati formati e stili e potrebbero persino essere disciplinati da determinate norme, il margine per esprimere la propria creatività non è necessariamente ampio. Come regola generale, un’opera è protetta soltanto se, per configurazione, si distingue in modo originale e unico dalla configurazione consueta di oggetti simili.