2.6.1.5 Opere di diversi autori

Un’opera può nascere per effetto della collaborazione tra diversi autori, che lavorano tutti insieme alla creazione di un’unica opera (art. 7 LDA) o che realizzano tante opere individuali che vengono poi riunite in modo da formare un’unica opera complessiva.
Per le opere collettive che non si possono più scomporre in singole opere utilizzabili individualmente, la durata della protezione si definisce generalmente in base alla data del decesso dell’ultimo autore scomparso. Soltanto per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive il termine si definisce soltanto in base alla data del decesso del regista. In linea con la durata generale della protezione, i termini sono di 50 anni per i programmi per computer e 70 anni per ogni altro genere di opere (art. 30 cpv. 1 LDA).
Per le opere collettive che si possono scomporre in singole opere autonome, la durata della protezione si definisce in base alla data del decesso dell’autore della singola parte dell’opera, quindi 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer) (art. 30 cpv. 2 LDA).