5a.2.5.2 Obbligo di versare un compenso per l’uso privato
Per compensare l’ingerenza nel diritto d’esclusiva sull’opera dell’autore o del titolare dei diritti, a questi ultimi spetta un compenso da parte dell’utilizzatore. Ciò vale, tuttavia, solo per l’uso privato a fini didattici e l’uso privato aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. b e c in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 LDA). L’uso privato in senso stretto gode di privilegi particolari e non prevede alcun compenso, a parte il compenso per supporti vergini di cui all’art. 20 cpv. 3 LDA (art. 20 cpv. 1 LDA). Tali diritti al compenso possono essere fatti valere soltanto dalle società di gestione (art. 20 cpv. 4 LDA) perché nell’uso privato si tratta di licenze legali con gestione collettiva.