2.6.1.4 Opere non pubblicate

Se si conosce l’autore o l’autrice di un’opera non pubblicata, la protezione ai sensi del diritto d’autore della relativa opera si estingue 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer) dopo la sua morte. Se non si conosce la data del decesso, la durata della protezione si calcola come previsto dall’art. 29 cpv. 3 LDA, qualora si possa presumere che l’autore o l’autrice siano deceduti da almeno 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer). Le modalità di calcolo previste dall’art. 29 cpv. 3 LDA si applicano anche alle opere orfane non pubblicate.Se non si conosce l’autore o l’autrice di un’opera non pubblicata, non si può fare riferimento alla prima pubblicazione, in linea con l’art. 31 cpv. 1 LDA. In questi casi, quindi, la durata della protezione si può eventualmente definire soltanto supponendo quale sia la data del decesso (art. 29 cpv. 3 LDA), e nei singoli casi ciò può rivelarsi particolarmente complicato o anche impossibile per mancanza di dati sul diritto di paternità dell’opera.