4.2.4 Diritto di diffusione, diritto di ritrasmissione e diritto alla rappresentazione pubblica

Diritto di diffusione

L’autore o l’autrice hanno il diritto di diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti (per esempio, tramite cavo; art. 10 cpv. 2 lett. d LDA).

Il diritto di diffusione dell’autore si riferisce, tuttavia, soltanto a trasmissioni destinate al pubblico, dunque a un numero imprecisato di persone per la ricezione contemporanea (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 154). Da questo caso si devono differenziare i servizi on-demand, con i quali un utente può decidere singolarmente quando e dove intende utilizzare l’opera (per esempio, video on-demand; visualizzazione in un secondo momento di trasmissioni TV in Internet). In tal caso trova applicazione il diritto di messa a disposizione ex art. 10 cpv. 2 lett. c LDA.

Diritto di ritrasmissione

L’autore o l’autrice hanno il diritto di ritrasmettere l’opera diffusa con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione di origine, in particolare anche mediante circuiti (per esempio, inserimento in impianti via cavo o di antenne comuni, Hilty, Urheberrecht, 2011, 155; art. 10 cpv. 2 lett. e LDA).

Gli autori non solo possono decidere se la loro opera può essere trasmessa, ma anche chi può ritrasmettere questa trasmissione (Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 10 n. marg.12).

La particolarità nei casi di ritrasmissione risiede nel fatto che gli autori hanno sì il diritto di prendere una decisione in merito alla ritrasmissione, ma non possono tuttavia esercitare questo diritto direttamente e da soli. Assume allora un ruolo chiave la gestione collettiva tramite le società di gestione. Secondo l’art. 22 cpv. 1 LDA, il diritto di ritrasmissione può essere fatto valere soltanto tramite le società di gestione.

Diritto di far vedere o udire pubblicamente

Tale diritto riguarda i casi in cui le opere trasmesse o ritrasmesse devono essere offerte di nuovo al pubblico, in circostanze nuove. In tali casi rientra in particolare la messa a disposizione di un’opera mediante servizi on-demand (per esempio, lo «streaming» di una trasmissione televisiva in un ristorante). Un altro esempio popolare è il public viewing, inteso come evento pubblico nel quale una trasmissione (televisiva) protetta dal diritto d’autore viene trasmessa su uno schermo gigante. Il public viewing rientra nei casi descritti all’art. 10 cpv. 2 lett. f LDA.

I diritti non possono esercitati direttamente e da soli dagli autori, ma vanno fatti valere mediante una società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA). Nel caso del public viewing, la tutela dei diritti è di competenza della società di gestione SUISA. La «Tariffa Comune 3c 2015–2018 Ricezione di programmi televisivi su maxischermi («public viewing»)» stabilisce i requisiti che definiscono i casi di «public viewing» e i relativi compensi.

FAQ

4.2.4-3 I ristoranti possono diffondere musica radiofonica come musica di sottofondo? Oppure un hotel può, per esempio, trasmettere programmi televisivi nell’area della reception?

No, perché si tratta di una rappresentazione pubblica di una trasmissione radiofonica o televisiva ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. e LDA. . Il proprietario del locale o dell’albergo deve rivolgersi, ai sensi dell’ art. 22 cpv. 1 LDA, a una società di gestione: nel caso di musica o televisione di sottofondo alla SUISA. L’ammissibilità e i compensi sono disciplinati dalla Tariffa Comune 3a (attenzione: sarà valida soltanto fino al 31.12.2016).