No, perché si tratta di una rappresentazione pubblica di una trasmissione radiofonica o televisiva ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. e LDA. . Il proprietario del locale o dell’albergo deve rivolgersi, ai sensi dell’ art. 22 cpv. 1 LDA, a una società di gestione: nel caso di musica o televisione di sottofondo alla SUISA. L’ammissibilità e i compensi sono disciplinati dalla Tariffa Comune 3a (attenzione: sarà valida soltanto fino al 31.12.2016).