4.2.4-1 Un organismo di diffusione che intende inserire nel proprio programma un’opera altrui (non prodotta in proprio) è autorizzato a trasmetterla?

FAQ

No, il diritto spetta soltanto all’autore (o al soggetto cui è stato trasferito il diritto d’autore), che secondo l’ art. 10 cpv. 2 lett. d LDA ha il diritto di diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti. L’organismo di diffusione deve dunque ottenere il consenso dell’autore.