4.2.1 Diritto di riproduzione

⇒Ulteriori esempi:

Stampare, effettuare copie di opere o parti di esse su plastica o altri materiali, scansionare, inviare per fax, proiettare (con retroproiettore, proiettore collegato al computer, lavagna luminosa ecc.), aprire un file sullo schermo, per esempio, un file PDF o file di immagine, copiare un file MP3, caricare e scaricare (upload e download da Internet e Intranet), navigare in Internet, memorizzare nella cache, creare collegamenti, incorporare documenti ecc.

In linea di principio, soltanto gli autori o i titolari dei diritti (se è stato trasferito loro il diritto di riproduzione) hanno la facoltà di riprodurre un’opera. Tuttavia, non è vietata ogni singola forma di riproduzione di opere da parte di altre persone: il diritto d’autore prevede alcune eccezioni al diritto d’autore (o licenze legali) che consentono eccezionalmente l’utilizzazione di opere protette pubblicate (per esempio, uso privato in ambito privato, scolastico e aziendale art. 19 LDA o riproduzione temporanea art. 24a LDA).

FAQ

4.2.1-1 Il download di un testo trovato in Internet è una riproduzione?

Sì, si tratta di una riproduzione ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA . I file sono aperti in Internet e memorizzati sul computer. Così facendo, sul computer è stata prodotta una copia (= riproduzione) del file. Solitamente la riproduzione avviene soltanto temporaneamente, per esempio, quando durante il download i dati vengono trasmessi (copiati) nella RAM del computer e poi cancellati quando si esce dal sito web. Oppure i file possono essere salvati per essere consultati in un secondo momento. In tale contesto, la norma ex art. 24a LDA disciplina l’ammissibilità delle riproduzioni temporanee.