Servizi on-demand – copia di opere rese disponibili online per contratto

BUONO A SAPERSI

Qual è l’ambito di applicazione consentito e la remunerazione (art. 20 LDA) di download legali, ad esempio tramite iTunes (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA )? Il download è un atto di copiatura che è legalmente vincolato al eccezioni delle eccezioni specificate nell’ art. 19 cpv. 3 LDA se è fatto al di fuori di un uso strettamente privato, nella sfera personale o in una cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA ) ma per gli altri usi privati (educativi o professionali). Secondo tali principi, le riproduzioni dovrebbero essere esclusivamente incomplete (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA ) e in ogni caso bisognerebbe versare un compenso ai sensi dell’ art. 20 LDA. iò produrrebbe una situazione contraddittoria, in cui gli utilizzatori – nonostante il contratto di licenza concluso con iTunes in relazione al download di brani musicali – non potrebbero comunque scaricare una copia completa di tali brani e Inoltre, l’utente dovrebbe pagare direttamente iTunes per tale download, in base al suddetto contratto di licenza, e corrispondere un compenso alla società di distribuzione per la seconda volta come compensazione ai sensi dell’Art. 20 CopA. In questo modo, si passa dallo sfruttamento collettivo, dovuto alla licenza legale, allo sfruttamento individuale, basato sulla licenza contrattuale. Questo deve essere evitato, altrimenti si avranno remunerazioni multiple ingiustificate. Per questo motivo, art. 19 cpv. 3bis LDA è stata introdotta durante la revisione della legge sul diritto d’autore nel 2007 per prevenire in particolare i doppi pagamenti. Conformemente a tale disciplina, le riproduzioni effettuate in modo lecito sulla base di offerte online non rientrano né nel campo d’applicazione delle eccezioni alle eccezioni di cui all’ art. 19 cpv. 3 LDA , né sono soggette al pagamento di un compenso alle società di gestione ai sensi dell’art. 20 LDA.

La dottrina non è tuttavia concorde nello stabilire se la disciplina si applichi soltanto alla prima copia (ovvero al primo download) e ogni ulteriore riproduzione (come la copia dello stesso brano dal computer sul lettore MP3 o il download di articoli scientifici da un e-Journal con successiva riproduzione a fini didattici) comporti poi l’obbligo di versare un compenso ai sensi dell’ art. 20 LDA (cfr. a tale riguardo Müller/Oertli-Gasser, Urheberrechtsgesetz, 2a ed., art. 19 n. marg. 48a; Rehbider/Viganò, Urheberrecht, 3a ed., art. 19 n. marg. 37; Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., art. 19 n. marg. 28a; Brändli Sandra, Data Mining als Forschungsmethode: Die Probleme des Grabens nach Datengold, in Mensch und Maschine – Symbiose oder Parasitismus?, 2014, pag. 54 Sarà compito del legislatore o dei tribunali dirimere la questione.