5a.2.1 Utilizzazione dell’opera per uso privato in senso stretto

Il caso dell’utilizzazione per uso privato in senso stretto rappresenta una licenza legale. L’utilizzatore non ha, pertanto, bisogno di ricevere alcun consenso per utilizzare l’opera. L’uso privato in senso stretto è una forma di utilizzo privilegiata rispetto alle altre forme di uso privato poiché, fatta eccezione per il compenso dovuto sui supporti vergini ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LDA, non prevede il pagamento di alcun compenso (art. 19 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 LDA). Tale privilegio particolare muove dalla considerazione che la sfera privata di una persona e della sua stretta cerchia di relazioni vada tutelata e non possa essere lesa da controlli relativi a eventuali utilizzazioni dell’opera. Tra l’altro non sarebbe nemmeno possibile garantire un livello di controllo efficace.

L’uso privato in senso stretto si riferisce all’ambito personale, da intendersi come sfera privata degna di protezione. Non è determinante il luogo in cui avviene l’utilizzazione, quanto piuttosto la natura personale del contesto. È sufficiente che l’utilizzazione avvenga in uno spazio pubblico affinché non si applichi più il concetto di ambito personale.

    • Esempio di ambito personale: musica suonata in casa, anche se la finestra è aperta e c’è la possibilità che la sentano anche altre persone.
    • Esempio di ambito non più personale: musica suonata in strada.

Chi usufruisce dell’uso privato in senso stretto?

Cosa è permesso?

Ogni utilizzazione di opere pubblicate è permessa (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA). Sono consentite le attività di riproduzione completa, adattamento, messa in circolazione, rappresentazione, recitazione, noleggio ecc. L’importante è comunque che tali attività avvengano sempre per un preciso scopo di utilizzazione in ambito privato.

  • Esempi di uso privato in senso stretto: copia completa di un libro con la propria fotocopiatrice privata (ma non con quella della biblioteca o della copisteria); uno studente copia, con il proprio computer, un CD acquistato in un negozio per trasferirne il contenuto sull’iPod della cugina; realizzazione di un collage di immagini tratte da una rivista come regalo per la nonna; raccolta di estratti da un libro di testo e fotocopiatura di tale raccolta per una compagna di studi; copia di spartiti musicali per il coretto familiare creato apposta per il compleanno della nonna; upload di documenti su un archivio cloud cui hanno accesso esclusivamente i membri di una comunità domestica ecc.
  • Esempi di utilizzazioni non più rientranti nel contesto di uso privato: upload di musica su una piattaforma di scambio via Internet; riproduzione completa di un libro di testo per tutti i partecipanti a una lezione; pubblicazione online della trascrizione di una lezione senza il consenso dell’autore; riproduzione di spartiti musicali per una società corale; copia completa di un libro per uso privato con una fotocopiatrice della biblioteca.

BUONO A SAPERSI

Copia completa di un libro per uso puramente privato con la fotocopiatrice di una terza parte (ad esempio la biblioteca;

(art. 19 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LDA) )

Pursuant to Art. 19 para. 1(a) CopA, the user may copy a work completely if they do it for their own private use (private use within the personal sphere or in a private circle). However, this limiting provision is only applicable if they use their own photocopier. As soon as the user uses the photocopier of a third party: for example, the library or the copy shop (Art. 19 para. 2 CopA), the use of the work no longer falls under private use within the personal sphere or in a private circle. The user may use the photocopier of the third party for their private use, but they no longer have the privilege of ‘complete copying’. In such a situation, the user is therefore only permitted to make an incomplete copy of the work (Art. 19 para. 2 in conjunction with Art. 19 para. 3(a) CopA). An exception is made in the case of an exhausted work; then, the work in question may be completely copied (Art. 19 para. 3(a) CopA).

Copie illegali, download, pirateria e uso privato

Le opere protette dal diritto d’autore possono essere riprodotte esclusivamente nel rispetto di determinati requisiti, in presenza del consenso dell’autore o del titolare dei diritti o perché ciò sia ammesso dalla Legge (disposizioni restrittive). Nella realtà dei fatti, tuttavia, si verifica frequentemente – senza consenso o con disprezzo della Legge – che brani musicali, film, giochi ecc. vengano copiati illegalmente e messi in circolazione su Internet; tali pratiche sono, per principio, illegali e comportano conseguenze legali. In Svizzera vi è però un’eccezione nel caso dell’ uso privato in senso stretto il download per scopi di uso privato è ammesso anche se l’opera viene offerta illegalmente (è il caso della copia di un CD che è, esso stesso, una copia illegale, oppure del download di un film caricato illegalmente su una piattaforma di sharing o simili). La riproduzione e il download per uso privato in senso stretto sono ammessi anche quando l’utilizzatore è a conoscenza che la copia proviene da una fonte illegale (in questo senso la disciplina differisce, ad esempio, da quella tedesca, cfr. § 53 cpv. 1 UrhG ). Tuttavia, anche in questo caso, come nelle altre forme di uso privato, vanno tenute presenti due considerazioni importanti: 1. L’opera che si intende copiare deve essere stata pubblicata; (la copia di opere non pubblicate è sempre illegale). 2. Non è ammesso l’upload dell’opera. Questa seconda considerazione acquisisce rilevanza in particolare per il download di opere protette per mezzo di software peer-to-peer poiché, solitamente, questi programmi sono configurati in modo da effettuare anche un upload durante l’esecuzione del download.

Cos’è il compenso per supporti vergini e chi è tenuto a pagarlo?

Il compenso per supporti vergini è un compenso relativo alla copia, per scopi privati, di opere protette su supporti audio, audiovisivi o di altro tipo, analogici o digitali, atti alla registrazione/archiviazione e successiva riproduzione di brani musicali, film e video, immagini e altri tipi di dati. Rientrano nella definizione di supporti vergini, oltre alle tradizionali musicassette (cassette a nastro) e videocassette, anche i CD e DVD nonché i supporti di memoria digitali contenuti nei dispositivi di registrazione audiovideo, nei telefoni cellulari o nei tablet. Chi produce o importa in Svizzera tali supporti è tenuto, a norma dell’art. 20 cpv. 3 LDA, a versare un compenso all’autore o all’autrice; tale compenso può essere riscosso esclusivamente dalle società di gestione. I compensi vengono definiti per categoria di supporto vergine o supporto di memoria all’interno delle tariffe comuni (cfr. a tale riguardo le tariffe comuni da 4 e 4i di SUISSIMAGE). In generale, i produttori di questo tipo di supporti fanno comunque ricadere il compenso sulle spalle di chi li acquista. Si tratta pertanto di una forma indiretta di riscossione di un compenso per l’uso privato in senso stretto.

FAQ

5.2.1-9 Cosa significa «riproduzione completa o quasi completa» ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA e cos’è una copia incompleta?

Secondo due decisioni giudiziarie cantonali si definisce «incompleta» la riproduzione di max. ¾ di un’opera ( Tribunale civile di Basilea Città del 19.06.2002 in sic! 2003, 217 2003, 217) oppure max. 90% dell’opera disponibile in commercio (Corte di appello di Berna del 21 maggio 2001 in sic! 2001, 613 2001, 613).⇒ Eccezione relativa alle utilizzazioni per uso privato:

  • Quadri, fotografie, opere grafiche, schizzi e altre opere delle arti figurative: è ammessa la copia completa (tariffe comuni 7, 8 e 9; si veda anche, in generale, la sezione sulle tariffe comuni).

⇒ Eccezione relativa alle utilizzazioni per uso privato a fini didattici:

  • Le trasmissioni radiotelevisive possono essere registrate interamente su una piattaforma protetta da password (tariffa comune 7 7.4).

(punto 7.4; si veda anche, in generale , la sezione sulle tariffe comuni).

5.2.1-6 Posso fotocopiare per uso privato opere pubblicate, ad esempio un libro preso in prestito in biblioteca come «Harry Potter e la camera dei segreti»?

Sì, per un uso puramente privato (uso privato in senso stretto, per se stessi e per le persone vicine come amici e parenti) è ammessa la riproduzione di opere pubblicate. In questi casi non è necessario il consenso dell’autore. Se la copia viene realizzata con strumenti di riproduzione privati è possibile fotocopiare anche opere complete.

5.2.1-5 I miei colleghi di lavoro o di studio fanno parte del mio «ambito personale» ai fini dell’uso privato in senso stretto?

In linea di principio, no. Perché l’«ambito personale» richiede anche una stretta interrelazione personale tra i soggetti in questione. Solitamente, questo non è il caso dei colleghi di lavoro o di studio. Una situazione diversa può tuttavia verificarsi quando si sviluppa una relazione stretta tra determinati colleghi di lavoro o di studio: rispetto alle situazioni di lavoro o di tirocinio, ciò è più frequente, ad esempio, quando in un gruppo di due o tre studenti si vengono a creare forti legami di amicizia o quando due studenti universitari vivono insieme in una comunità domestica.

5.2.1-2 Quali ambiti si considerano «ambiti personali» in relazione all’uso privato in senso stretto?

Si considera ambito personale la sfera privata degna di protezione. Non è determinante il luogo in cui avviene l’utilizzazione, quanto piuttosto la natura personale del contesto. È sufficiente che l’utilizzazione avvenga in uno spazio pubblico affinché non si applichi più il concetto di ambito personale.

  • Esempio di ambito personale: musica suonata in casa, anche se la finestra è aperta e c’è la possibilità che la sentano anche altre persone
  • Esempio di ambito non più personale: musica suonata in strada