5a.7 Utilizzazione di opere orfane

L’art. 22b della Legge sul diritto d’autore (LDA) prevede una limitazione del diritto esclusivo del titolare, consentendo l’utilizzo di opere orfane in determinate circostanze e sottomettendolo alle società di gestione. La revisione del 2020 della LDA ha modificato la disposizione dell’art. 22b estendendo la tipologia di opere orfane che possono rientrare in questa eccezione, non solo quindi fonogrammi o fissazioni audiovisive, come stabilito in precedenza, ma tutti i tipi di opere protette dal diritto d’autore (anche immagini e testi).

 

Definizione di opere orfane

Le opere “orfane” sono opere i cui autori sono sconosciuti o non possono essere trovati (nel senso che non è possibile contattarli) dopo un adeguato sforzo di ricerca. Questa disposizione si applica a qualsiasi opera orfana, indipendentemente dal supporto materiale (fonogrammi, videogrammi, libri stampati, file digitali, ecc.) L’opera deve essere inserita in un archivio di un ente istituzionale o radiotelevisivo.

 

Utilizzo di opere orfane

L’utilizzazione di opere orfane, regolata dall’art. 22b LDA, è una delle disposizioni restrittive del diritto d’autore.

Le condizioni per l’utilizzo di opere orfane sono le seguenti:

    1. Il titolare del diritto d’autore è sconosciuto o non può essere trovato. Prima di giungere a questa conclusione, l’utilizzatore deve aver effettuato una ricerca con uno sforzo ragionevole, la cui portata deve essere valutata secondo il principio della buona fede e in base alle circostanze del caso. L’utilizzatore ha adempiuto a tale dovere quando ha consultato le banche dati pertinenti per la categoria di opere cui appartiene l’opera che intende utilizzare. Al giorno d’oggi ci si può aspettare una ricerca nel senso seguente: per le opere monografiche, i principali cataloghi delle opere accessibili di librerie ed editori, i cataloghi delle biblioteche nazionali, il registro ISBN completo e l’elenco telefonico elettronico; per opere d’arte, fotografie o illustrazioni, l’elenco degli artisti della società di gestione tedesca Verwertungsgesellschaft Bild Kunst, le banche dati di Keystone, Sikart, Foto.ch e gli elenchi telefonici elettronici. Spetta all’utente provare che la ricerca è stata effettuata con sforzo ragionevole e senza successo (art. 8 del Codice civile). 

    2. L’esemplare dell’opera orfana deve trovarsi nei fondi di una biblioteca, di un istituto scolastico, di un museo, di una collezione o di archivi pubblici o accessibili al pubblico o negli archivi di un ente di radiodiffusione. Non è consentito utilizzare opere orfane trovate isolatamente al di fuori degli archivi di tale istituzione. Ad esempio, un’opera orfana trovata semplicemente navigando in Internet, senza alcun rapporto con tali archivi, non è presa in considerazione dall’art. 22b LDA.

    3. Se l’utente identifica un’opera orfana rispondente a queste caratteristiche, comunque non può utilizzarla senza averne prima segnalato l’esistenza alle società di gestione, le quali rilasceranno un’autorizzazione all’utilizzo, generalmente dietro pagamento di un compenso (art. 22b cpv. 2 LDA). L’apposito formulario può essere scaricato dal link che si trova sulla destra della seguente pagina: https://prolitteris.ch/it/utilizzatori-tariffe/opere-orfane-tc-13/.

Nei casi in cui vengano soddisfatte tutte e tre queste condizioni, l’utilizzazione di un’opera orfana è possibile e ammessa anche senza il consenso del titolare dei diritti d’autore. Questa eccezione si applica fino alla durata della protezione del diritto d’autore o finchè non si rilevi l’identità del titolare dei diritti o non diventi possibile contattarlo. 

Senza una regola specifica di questo tipo, infatti, l’utente potrebbe soltanto assumersi il rischio di utilizzare un’opera senza conoscerne l’autore o senza essere in grado di contattarlo. Qualora l’autore ricomparisse o decidesse di rivendicare i suoi diritti d’autore in un secondo momento, potrebbe non solo avviare un procedimento civile nei confronti dell’utente per ottenere il riconoscimento dello sfruttamento monetario, ma anche procedere sul piano penale.

 

Aggiornato in ossequio alla LDA in vigore dall’aprile 2020.

FAQ

5.7-2 Ho trovato un’immagine su Internet, che vorrei ripubblicare sul mio blog, ma non vedo chi ne sia l’autore. Si tratta di un’opera orfana che posso utilizzare ai sensi dell’art. 22b LDA?

No. Anche se potrebbe effettivamente trattarsi di un’opera orfana, l’art. 22b LDA non permette l’utilizzo di opere orfane depositate in qualsiasi fonte. È invece permesso utilizzare un’opera orfana solo se l’esemplare originale si trova in un archivio istituzionale pubblico o aperto al pubblico, e previa notifica a Prolitteris attraverso l’apposito formulario. Prima di giungere alla conclusione che l’autore non è conosciuto o raggiungibile, l’utente deve aver effettuato delle ricerche e dare prova di diligenza nel farlo. In questo caso, una singola immagine trovata da un privato su Internet, che non fa parte di un archivio pubblico istituzionale o radiotelevisivo, non è considerata un’opera orfana e non può essere utilizzata liberamente.