Cos’è il compenso per supporti vergini e chi è tenuto a pagarlo?

BUONO A SAPERSI

Il compenso per supporti vergini è un compenso relativo alla copia, per scopi privati, di opere protette su supporti audio, audiovisivi o di altro tipo, analogici o digitali, atti alla registrazione/archiviazione e successiva riproduzione di brani musicali, film e video, immagini e altri tipi di dati. Rientrano nella definizione di supporti vergini, oltre alle tradizionali musicassette (cassette a nastro) e videocassette, anche i CD e DVD nonché i supporti di memoria digitali contenuti nei dispositivi di registrazione audiovideo, nei telefoni cellulari o nei tablet. Chi produce o importa in Svizzera tali supporti è tenuto, a norma dell’art. 20 cpv. 3 LDA, a versare un compenso all’autore o all’autrice; tale compenso può essere riscosso esclusivamente dalle società di gestione. I compensi vengono definiti per categoria di supporto vergine o supporto di memoria all’interno delle tariffe comuni (cfr. a tale riguardo le tariffe comuni da 4 e 4i di SUISSIMAGE). In generale, i produttori di questo tipo di supporti fanno comunque ricadere il compenso sulle spalle di chi li acquista. Si tratta pertanto di una forma indiretta di riscossione di un compenso per l’uso privato in senso stretto.