1.1 Il principio della territorialità

Nessuna legge nazionale produce effetti al di fuori del proprio territorio: è necessario che vi sia un collegamento per consentire l’applicazione di una data legge a una data circostanza. Il criterio utilizzato per definire il collegamento può essere soggettivo (ad esempio, la nazionalità della persona coinvolta) od oggettivo (ad esempio, il luogo di esecuzione di una prestazione, il luogo in cui si verifica un danno).

In questo caso i tribunali competenti verificheranno innanzitutto se i Paesi in questione hanno siglato degli accordi internazionali che disciplinano questo tipo di situazioni. In assenza di tali accordi, dovranno valutare l’esistenza di cosiddette «norme di diritto internazionale privato» nella legislazione nazionale; si tratta di norme che regolano la soluzione di simili conflitti di leggi. Simili disposizioni prevedono generalmente criteri di collegamento che permettono di determinare quale sia il diritto applicabile alle varie circostanze (ad esempio, quale sia il diritto d’autore nazionale rilevante).

TENERE PRESENTE

Il diritto internazionale privato è un diritto nazionale

La questione della determinazione del diritto applicabile è disciplinata dal diritto internazionale privato (il quale, nonostante la denominazione, non è un diritto internazionale, ma nazionale).

Di conseguenza, il primo interrogativo da porsi è quale sia il diritto internazionale privato applicabile. A tal fine occorre innanzitutto stabilire quale sia il tribunale chiamato a dirimere la questione (il foro competente). Il tribunale competente applicherà poi il diritto internazionale privato della propria giurisdizione al fine di risolvere l’eventuale conflitto di leggi.

Ad esempio, se la competenza spetta a un tribunale britannico, questo applicherà il diritto internazionale privato del Regno Unito; ciò non significa che sarà necessariamente riconosciuto come diritto applicabile il diritto d’autore britannico: il tribunale, infatti, potrebbe essere competente a trattare la controversia (ad esempio, a causa del luogo di residenza del convenuto) ma potrebbe decidere di applicare il diritto svizzero in virtù degli elementi presentati (ad esempio, le parti sono di nazionalità svizzera e la controversia riguarda un’opera creata e consegnata in Svizzera).

BUONO A SAPERSI

Diverse interpretazioni della Convenzione di Berna

L’articolo 5 della Convenzione di Berna prevede che ogni Stato firmatario si impegni a concedere sul proprio territorio, ai cittadini degli altri Stati firmatari, gli stessi diritti che garantisce ai propri cittadini (art. 5.1); inoltre, la protezione in questione si basa esclusivamente sulle norme del territorio per il quale viene chiesta, indipendentemente dall’esistenza della protezione nello Stato d’origine dell’opera (Arti. 5.2). L’interpretazione di questa clausola non è omogenea in dottrina:

  • Per alcuni, infatti, può essere interpretata come affermazione del principio della lex loci del diritto d’autore e comportare quindi l’applicazione del diritto d’autore dello Stato sul cui territorio l’opera viene utilizzata (e per la quale si rivendica la protezione);
  • Per un’altra parte della dottrina, invece, si tratta di una clausola relativa alle condizioni degli stranieri e deve comportare segnatamente:
    • l’applicazione del principio della reciprocità: le opere create nello Stato A da una persona di nazionalità B saranno protette dal diritto d’autore se lo Stato B prevede protezione, sul suo territorio, per le opere dei cittadini dello Stato A;
    • l’applicazione del diritto internazionale privato nazionale: in caso di conflitti di leggi sul territorio dello Stato A, quest’ultimo applicherà il suo diritto internazionale privato, e ciò porterà all’applicazione delle norme dello Stato d’origine dell’opera, oppure alle norme dello Stato A.

Legislatori e giudici di ogni Stato si sono schierati per una o per l’altra posizione.

Si può ritrovare un esempio dell’influenza delle convenzioni internazionali sulla questione del diritto applicabile in due sentenze del 10 aprile 2013 (ricorso n. 11-12.508 e 11-12.509) della Cour de Cassation francese. Il caso in questione riguarda un reporter-cameraman che era stato assunto nel 1978 da una società statunitense e assegnato alla filiale francese a partire dal 1993. In seguito al licenziamento nel 2004, egli ha accusato l’ex datore di lavoro di aver violato i suoi diritti d’autore. I tribunali delle istanze inferiori hanno interpretato il diritto internazionale privato stabilendo che questo comportava l’applicabilità delle norme del Paese d’origine dell’opera, ossia gli Stati Uniti. Occorre rilevare, però, che secondo la legge degli Stati Uniti i diritti d’autore relativi a un’opera creata nel contesto di un rapporto di lavoro appartengono al datore di lavoro, cosicché il cameraman non avrebbe più potuto far valere alcuna rivendicazione. Secondo la Cour de Cassation, invece, l’articolo 5.2 della Convenzione di Berna fa riferimento anche alla creazione dell’opera, cosicché la controversia doveva essere retta dal diritto nazionale (francese, in quel caso). Poiché il diritto d’autore francese non prevede alcuna assegnazione automatica al datore di lavoro dei diritti sull’opera di un dipendente, la Cour de Cassation ha pertanto privilegiato in definitiva la posizione del cameraman.

Principio della territorialità e principio della lex loci

Ogni Stato gode del potere sovrano di emanare delle norme. Il diritto, quindi, è di natura territoriale e riguarda il singolo Stato oppure aree geografiche più circoscritte («principio della territorialità»).

Non esistendo una vera e propria disciplina internazionale, si osserva quindi una sorta di patchwork di diritti giustapposti.

Se il potere di produrre le leggi è nazionale, gli Stati hanno altresì la possibilità di siglare convenzioni internazionali (delle «leggi», per così dire) che trovano applicazione in diversi Stati e la cui adozione può perseguire scopi differenti: innanzitutto lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati che hanno firmato la convenzione in questione mediante l’adozione di principi comuni («diritto internazionale pubblico»); in secondo luogo, lo scopo di adottare regole comuni per la determinazione dei tribunali competenti, la risoluzione dei conflitti di leggi e la regolamentazione delle condizioni degli stranieri («diritto internazionale privato»). Nell’ambito del diritto d’autore, le convenzioni di questo tipo sono numerose ma oltremodo variabili per estensione. Un accordo importante è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.

Tuttavia, non sempre esiste una convenzione per risolvere i conflitti di leggi. Ogni Stato potrà quindi adottare una norma nazionale di diritto internazionale privato che risolva i casi di natura internazionale. D’altra parte, una convenzione potrebbe esistere ma essere soggetta a interpretazioni, e allora ogni Stato potrebbe applicarla in modo diverso sul proprio territorio (si veda l’esempio dell’art. 5 della Convenzione di Berna).

Per quanto riguarda il diritto d’autore, per risolvere i conflitti di leggi la maggior parte degli Stati ha adottato il principio della lex loci, secondo il quale va applicato il diritto dello Stato nel cui territorio si richiede la protezione (solitamente il diritto dello Stato in cui l’opera viene utilizzata). Tale principio è la manifestazione concreta del principio della territorialità citato in precedenza.

Una disposizione simile si trova anche nell’art. 5 cpv. 2 frase 2 della Convenzione di Berna, che secondo alcune interpretazioni della dottrina descrive il principio della lex loci. Le interpretazioni, tuttavia, differiscono fra i vari Stati e le varie dottrine. Si trovano infatti disposizioni nazionali che nei casi di conflitti di leggi prevedono la prevalenza del diritto del Paese d’origine dell’opera, in particolare laddove bisogna valutare l’adempimento dei requisiti per godere della protezione all’atto della creazione dell’opera.

Quindi, se in relazione al diritto d’autore si verifica un conflitto di leggi, è necessario considerare se alle controversie internazionali gli Stati in questione applicano il principio della lex loci.

FAQ

1.1-1 In quali casi si pone la questione del diritto applicabile?

In tutti i casi che presentano un risvolto internazionale: l’utilizzazione di un’opera all’estero, la conclusione di un contratto tra due persone residenti in due Stati differenti, una violazione del diritto d’autore commessa in uno Stato diverso da quello in cui risiede il titolare dei diritti, ecc.

1.1-2 Perché è fondamentale determinare quale sia il diritto applicabile?

Nessuna disciplina del diritto d’autore è uguale alle altre: una norma può prevedere la protezione di un’opera e un’altra negarle il carattere dell’originalità, la durata della protezione può essere terminata in uno Stato (ad esempio, in Svizzera i programmi per computer sono protetti soltanto per 50 anni), la protezione può essere prevista a partire da momenti diversi, il titolare dei diritti può essere un soggetto diverso (si pensi al regime specifico dell’opera collettiva in Francia), il diritto d’autore può prevedere eccezioni differenti… Si tratta di tutta una serie di aspetti che trovano soluzioni diverse nei diversi Stati.