6.2.1 Azioni di risarcimento

Per esercitare un’azione di risarcimento, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di un danno, di una condotta illecita, di una colpa e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta illecita (art. 41 CO).

In generale, il carattere dell’illiceità è semplice da dimostrare, dato che è illecito qualsiasi utilizzo dei diritti esclusivi dell’autore (art. 10 LDA) in assenza di consenso o di un’eccezione al diritto d’autore.

Il concetto di colpa copre sia la negligenza che il comportamento intenzionale di chi commette la violazione. Il dolo eventuale rientra nei comportamenti intenzionali: l’autore sa che il suo atto potrebbe essere illecito ma agisce comunque. Per essere considerato colpevole, l’autore della violazione deve o avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che:

  • l’opera che ha utilizzato fosse protetta da un diritto d’autore;
  • il suo comportamento potesse costituire un atto illecito.

Si ha un comportamento negligente quando si può accusare la persona che ha causato il danno di non aver avuto il grado di cura necessario che avrebbe avuto una persona mediamente attenta nella stessa situazione. Il livello di cura da rispettare viene valutato caso per caso, considerando anche il tipo di formazione o di conoscenza dell’autore dell’atto illecito: una persona che opera nel campo del diritto d’autore (si pensi a un editore, per esempio) deve prestare maggiore attenzione rispetto a un utilizzatore comune.

Si prenda, per esempio, il caso del webmaster di un istituto universitario che utilizza per il sito web istituzionale alcune immagini trovate in Internet. Il webmaster ha dei dubbi riguardo alla protezione delle immagini ai sensi del diritto d’autore, ma decide di utilizzarle comunque. Considerando la professione e la formazione del webmaster, si potrà ritenere che si tratta di una persona sensibile all’argomento della protezione dei contenuti e che la mancanza di verifica della questione dei diritti prima dell’utilizzazione costituisca una colpa per negligenza.

Per quanto riguarda il calcolo del danno, spetta al richiedente fornirne una quantificazione. Il richiedente dovrà quindi calcolare, in sostanza, l’entità delle minori entrate o delle maggiori uscite conseguenti alla condotta illecita: in quanto titolare dei diritti d’autore, questi potrà, per esempio, chiedere un risarcimento per la perdita di profitti a causa della mancata riscossione di diritti di licenza, oppure per i costi legali sostenuti per tutelare i propri interessi.

Il nesso di causalità consiste nella relazione esistente tra la causa della presunta responsabilità e il presunto danno. La parte lesa deve provare il nesso di causalità con un grado di probabilità preponderante. Il nesso di causalità sussiste qualora in assenza della condotta all’origine della responsabilità non si sarebbe prodotto alcun danno. Si tratta di un nesso noto come “causalità naturale”, ed è una questione di fatto.

La responsabilità, tuttavia, viene accertata soltanto se è assodato che il risultato prodotto dalla condotta denunciata rientra nel corso normale degli eventi e nell’esperienza comune. In altre parole, non è necessario che il risultato derivi da una concomitanza di circostanze straordinarie. Si tratta di un nesso noto come “causalità adeguata“, ed è una questione di diritto.

La responsabilità, quindi, si riscontra soltanto se la causalità naturale è anche adeguata.

TENERE PRESENTE

Casi di riduzione del danno

Nel caso di un’azione di risarcimento, è il giudice a determinare la quantità del risarcimento, prendendo in considerazione sia il danno sia eventuali circostanze che giustifichino un certo grado di corresponsabilità della parte lesa. L’indennizzo può essere ridotto in caso di danni minimi (art. 43 cpv. 1 CO) e nel caso in cui la parte lesa abbia acconsentito all’atto doloso ( art. 44 CO).

Protezione della buona fede dell’utilizzatore

Se un utilizzatore utilizza un’opera ritenendo in buona fede che l’opera non sia protetta dal diritto d’autore, si pone la questione di stabilire se l’utilizzatore è tenuto a versare un indennizzo. L’esistenza di una segnalazione o di una rivendicazione da parte di un presunto titolare di diritti d’autore non è sufficiente per determinare la protezione di un’opera (in quanto la protezione dipende dalle condizioni definite nello specifico dall’ art. 2 LDA), ma sortisce comunque l’effetto di negare qualsiasi eventuale forma di buona fede da parte dell’utilizzatore. Di fatto, la rivendicazione fa sorgere un dubbio nell’utilizzatore, il quale dovrà quindi effettuare alcune ricerche per assicurarsi di avere il permesso di utilizzare l’opera in questione. Se un utilizzatore utilizza un’opera ritenendo in buona fede che l’opera non sia protetta dal diritto d’autore, si pone la questione di stabilire se l’utilizzatore è tenuto a versare un indennizzo. L’esistenza di una segnalazione o di una rivendicazione da parte di un presunto titolare di diritti d’autore non è sufficiente per determinare la protezione di un’opera (in quanto la protezione dipende dalle condizioni definite nello specifico dall’art. 2 LDA), ma sortisce comunque l’effetto di negare qualsiasi eventuale forma di buona fede da parte dell’utilizzatore. Di fatto, la rivendicazione fa sorgere un dubbio nell’utilizzatore, il quale dovrà quindi effettuare alcune ricerche per assicurarsi di avere il permesso di utilizzare l’opera in questione. Se questi continua ad agire senza consenso o in un ambito non coperto da un’eccezione al diritto d’autore, corre il rischio di essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. Perciò in questo caso l’utilizzatore non applica la cura necessaria e agisce con diligenza o addirittura con dolo, qualora sia cosciente di agire in maniera illecita ma lo fa lo stesso.

FAQ

6.2.1-1 Bisogna pagare i danni se si mette a disposizione il DVD di un film quando questo non è ancora stato diffuso o viene ancora proiettato al cinema?

Si, la messa a disposizione di DVD (noleggio) quando i film non sono ancora stati diffusi o vengono ancora proiettati nei cinema non è consentita (violazione dell’ art. 12 cpv. 1bis LDA) ). , e costituisce un atto illecito e colpevole . Vi è una causalità naturale e adeguata fra il danno rappresentato dalla perdita di profitti e l’atto illecito, cioè la messa a disposizione dei DVD in violazione dell’art. 12 cpv. 1bis LDA (cfr. sentenza del TF 4A_142/2007 del 26 settembre 2007).