3.3 L’autore o l’autrice non è riconoscibile

Per questo motivo, la legge sul diritto d’autore prevede il seguente «modello» per determinare la qualità d’autore:

    • è considerato autore chi è indicato come tale;
    • nel caso di autore ignoto, è considerato autore o autrice chi cura l’edizione dell’opera;
    • se anche i curatori sono ignoti, allora l’autore è chi ha pubblicato l’opera.
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È considerato autore chi è indicato come tale

Per esempio, la scrittrice britannica J.K. Rowling ha utilizzato per alcune sue opere lo pseudonimo Robert Galbraith, ma si sapeva chi si nascondeva dietro lo pseudonimo.

Se qualcuno contesta l’attribuzione della qualità di autore di un’opera (per esempio, l’autore vero), chi contesta deve anche dimostrare che la persona indicata sull’opera non è l’autore o l’autrice.

Nel caso di autore ignoto, è considerato autore o autrice chi cura l’edizione dell’opera

Se l’autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile tramite uno pseudonimo o un segno distintivo, il curatore dell’edizione può esercitare il diritto d’autore.

L’autore e il curatore sono ignoti

Se neanche questa persona è nominata, l’esercizio di tale diritto spetta a chi ha pubblicato l’opera (art. 8 cpv. 2 LDA).

Per esempio, componimenti musicali con l’annotazione «anonimo» – l’opera è stata creata in modo anonimo, l’autore o l’autrice rimangono ignoti; il diritto d’autore spetta quindi a chi cura l’edizione dell’opera (per esempio, una casa editrice musicale). In mancanza di un editore di quest’opera, il diritto d’autore spetta a chi l’ha pubblicata. È importante che l’edizione o la pubblicazione siano avvenute di comune accordo con l’autore.

Nei casi di edizione e pubblicazione si deve tuttavia tenere presente che né gli editori né coloro che pubblicano l’opera acquisiscono il diritto d’autore originario. Essi possono soltanto «esercitare» il diritto d’autore. Tale considerazione acquisisce importanza soltanto quando l’opera viene utilizzata abusivamente da terzi. In tal caso, gli editori o coloro che hanno pubblicato l’opera possono opporsi.

Per riprendere l’esempio delle composizioni musicali: la casa editrice può opporsi se terzi utilizzano abusivamente gli spartiti musicali contro le disposizioni della LDA (per esempio, senza il consenso della casa editrice che li divulga); la casa editrice, tuttavia, non può trasferire a terzi i diritti relativi alle composizioni.

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