1.2 Utilizzazione sul territorio svizzero

Anche la Svizzera possiede un diritto internazionale privato: la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), che contiene disposizioni specifiche riguardo ai diritti di proprietà intellettuale. Rilevanti per il diritto d’autore sono le disposizioni di cui all’art. 110 LDIP e agli art. 116 segg. LDIP, e in particolare all’ art. 122 LDIP.

L’art. 110 LDIP sancisce l’applicazione del diritto svizzero alle utilizzazioni effettuate sul territorio svizzero e l’esclusione dell’applicazione del diritto svizzero per ogni utilizzazione che avvenga all’estero.

Gli art. 116 segg. LDIP, invece, si applicano in relazione alla stipula di contratti di natura internazionale (ad esempio, quando una parte contrattuale è straniera o la prestazione va effettuata all’estero). In questi casi le disposizioni prevedono che le parti possono scegliere a quale diritto far sottostare il contratto («scelta del diritto applicabile»; per i contratti riguardanti i diritti d’autore, art. 122 cpv. 2 LDIP). Se le parti non effettuano tale scelta, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 segg. LDIP.

Nel contesto del diritto d’autore, ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 LDIP trova applicazione il diritto dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce contrattualmente un diritto d’autore (capitolo 1.4).

Buono a sapersi

I particolari diritti d’autore dell’opera Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry Gli intrecci dei diversi diritti nazionali sul copyright a livello internazionale

Come rispondere alla domanda “La storia Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry è (ancora) protetta dal diritto d’autore”? Si, no, forse…

Antoine de Saint-Exupéry è stato uno scrittore, aviatore e militare francese nato nel 1900 e deceduto nel 1944 come pilota durante una missione nella ll Guerra mondiale. Scrisse la famosa storia Le Petit Prince che venne pubblicata in inglese e francese nel 1943 dapprima negli Stati Uniti e in Francia nel 1946. La prima traduzione italiana venne pubblicata nel 1949.

Negli Stati Uniti quest’opera entrerà in pubblico dominio nel 2039, in quanto venne pubblicata nel 1943 e cade in una particolare fattispecie per cui la tutela di copyright dura per 95 anni dalla pubblicazione.

In Europa come in Svizzera invece vige il principio secondo il quale un’opera è generalmente protetta dal diritto d’autore fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.

Nonostante ciò bisogna tenere in considerazione le specificità di ogni legislazione nazionale:

In Francia in precedenza l’opera entrava a far parte del pubblico dominio a partire dal 51o anno dalla morte dell’autore, e si è poi adeguata alla normativa europea. Vi è però da non escludere una speciale normativa che si applica alle opere pubblicate nel periodo delle due Guerre mondiali e un’altra ulteriore clausola speciale in omaggio alle vittime militari “Mort pour la France” autori di opere: queste disposizioni prorogano la protezione del diritto d’autore. Un’ulteriore normativa francese rende il calcolo ancora più complicato perché la Francia si è infatti adeguata alla normativa europea che prevede una protezione per 70 anni dalla morte dell’autore prevedendo però un’eccezione a quelle opere che cadevano sotto la protezione precedente di 50 anni e che beneficiano già di proroghe.

Di conseguenza, tenendo conto di tutti questi principi, eccezioni ed eccezioni delle eccezioni, il testo Le Petit Prince sarebbe tutelato dal diritto d’autore ai sensi della legislazione francese fino al 2032, che è il risultato della somma tra la data di morte dell’autore (1944) + 50 anni (durata del diritto d’autore stabilita a quei tempi) + 8 anni (proroga per opera pubblicata durante la ll Guerra mondiale) + 30 anni (autore morto per la Patria).

La prima edizione in lingua italiana de Il Piccolo Principe è stata pubblicata nel 1949 e ne sono seguiti ulteriori adattamenti e traduzioni. In Italia il Codice sul diritto d’autore tutela un’opera per 70 anni dalla morte dell’autore (idem in Svizzera con la relativa LDA).

Attenzione però al testo tradotto: generalmente un traduttore apporta un proprio contributo creativo, frutto di una creazione intellettuale nella traduzione, pur mantenendo fede al testo originale. Un testo tradotto è quindi un’opera di seconda mano, protetta in quanto tale.

Oltre a ciò, bisogna tener presente il principio di territorialità, condiviso dalla maggior parte degli Stati secondo il quale, in caso di conflitto di leggi nazionali, si applica la legge dello Stato in cui avviene l’utilizzo dell’opera.

In conclusione: come posso utilizzare in Svizzera il testo della storia di Antoine de Saint-Exupéry, che sia l’originale in francese o la traduzione in lingua inglese o italiana?

– Il testo originale Le Petit Prince in Svizzera è considerato di pubblico dominio: posso utilizzarlo liberamente su territorio svizzero. Attenzione però a internet: se io scrivessi/riprodussi nel mio blog il testo Le Petit Prince in lingua francese, non devo dimenticare che se questo blog è accessibile anche in Francia violerei il diritto d’autore francese perché su quel territorio all’ora attuale il testo in questione è ancora protetto.

– Riguardo Il Piccolo Principe tradotto in lingua italiana e The Little Prince tradotto da Katherine Woods nel 1943, non sono da considerarsi di pubblico dominio in nessuno Stato.

Scritto da SM

Fonti:

https://www.internazionale.it/opinione/francesca-spinelli/2015/01/31/il-piccolo-principe-nella-gabbia-del-copyright
https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exupéry https://www.copyright.gov/circs/circ38b.pdf

https://www.copyright.gov/circs/circ38b.pdf

FAQ

1.2-2 Uno scultore cambogiano realizza un’installazione presso l’Università di Lucerna. L’università desidera utilizzare sui propri opuscoli una foto che ritragga anche la scultura. Sotto il profilo di quale diritto occorre valutare la situazione?

Poiché l’utilizzazione avviene in Svizzera, l’art. 110 LDIP prevede l’applicazione del diritto svizzero. Non è necessario verificare se vi siano norme di convenzioni internazionali che regolino le discriminazioni in base alla nazionalità, poiché la LDIP e la LDA non operano distinzioni tra cittadini svizzeri e di altri Stati.

1.2-3 Un docente di fisica vuole utilizzare contenuti creati da un grafico, che probabilmente sono protetti dal diritto d’autore, per inserirli nel suo corso. Qual è il diritto applicabile all’utilizzazione di questi contenuti?

Per rispondere a questa domanda è necessario interrogarsi su quale sia il luogo di utilizzazione dei contenuti. Se l’utilizzazione avviene in Svizzera, si applica il diritto d’autore svizzero. È questo il caso, ad esempio, se l’insegnante inserisce i contenuti di terze persone in una presentazione PowerPoint che stampa e poi distribuisce ai suoi studenti e se tutte le utilizzazioni avvengono in Svizzera. Il docente può quindi appellarsi anche alle disposizioni restrittive di cui all’art. 19 cpv. 1 LDA, in particolare l’uso privato a fini didattici, e a determinate condizioni utilizzare i contenuti protetti anche senza il consenso degli autori.

1.2-4 L’utilizzazione dei contenuti nell’ambito dell’uso privato a fini didattici, prevista come eccezione dal diritto d’autore svizzero, è valida anche all’estero?

Le restrizioni previste dall’art. 19 LDA,tra cui quella dell’uso privato a fini didattici, non trovano applicazione al di fuori della Svizzera. L’utilizzazione dei contenuti protetti da parte del docente all’estero non è coperta dal diritto svizzero ma dal diritto straniero applicabile. Occorre pertanto prestare attenzione, dato che le condizioni relative all’utilizzazione dei contenuti protetti poste dal diritto straniero potrebbero essere più stringenti.