2.2.5 Opere architettoniche

Secondo quanto previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. e LDA, le opere architettoniche (edifici, architettura d’interni, scale, piscine, parchi, ponti, strade ecc.) possono godere della protezione ai sensi del diritto d’autore se, conformemente all’art. 2 cpv. 1 LDA, costituiscono creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi. Risulta problematico, in questo caso, il criterio dell’originalità, dato che le opere architettoniche sono spesso soggette a condizioni rigide, come disposizioni legali o tecniche – e ciò lascia poco margine di creatività agli autori di tali opere. Oppure un architetto potrebbe creare qualcosa che non è assolutamente nuovo in senso stretto ma limitarsi a sviluppare, ad esempio, un determinato linguaggio formale architettonico. Nel singolo caso, quindi, un’opera potrebbe risultare priva del grado necessario di originalità e, pertanto, anche del carattere del diritto d’autore.

Così si esprime il Tribunale federale: «L’architetto che abbozza piani e progetti, per poter rivendicare la tutela a norma del diritto d’autore non ha bisogno di creare qualcosa di assolutamente nuovo ma è sufficiente che produca una creazione relativamente e parzialmente nuova. Questa può consistere nell’applicazione a un problema concreto, attraverso un personale esercizio di attività intellettuale, di conoscenze del suo campo di specializzazione che lo portano a trovare una soluzione che risponda a esigenze tanto pratiche quanto di natura estetica. Il diritto d’autore non richiede all’architetto di svolgere una prestazione marcatamente originale ma lascia che sia sufficiente un minimo grado di attività autonoma. La protezione gli viene tuttavia negata qualora, combinando o trasformando forme e linee note, egli effettui esclusivamente una prestazione artigianale o non trovi spazio per una creazione originale nelle condizioni date.» (DTF 117 II 466, 468)