5a.5 Restrizione per la ricerca scientifica

Dal 1 aprile 2020, con la nuova Legge sul diritto d’autore, è entrata in vigore una nuova regolametazione codificata dall’art. 24d LDA Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica, la quale dichiara lecita, a determinate condizioni, la riproduzione di un’opera per fini di ricerca scientifica e il rispettivo salvataggio per fini di archiviazione e salvaguardia. Per queste utilizzazioni ammesse per legge non sussiste alcun diritto a un compenso.

Nella ricerca scientifica è diffusa una tecnica detta di “text & data mining“: ossia il trattamento elettronico di grandi volumi di documenti e dati teso all’analisi di testi e raccolte di informazioni e all’identificazione di eventuali interconnessioni. Ciò consiste in pratica nel cercare dei modelli all’interno di una quantità di opere protette dal diritto d’autore (testi, audio, immagini e dati di altra natura) disponibili nel web (web scraping) o fuori dal web, eseguendo regolarmente operazioni di riproduzione delle opere, copie delle informazioni da analizzare e il loro salvataggio in memoria. Si tratta di un procedimento tecnico informatico basato su algoritmi predefiniti.

Queste operazioni di riproduzione, copia e salvataggio di opere protette necessiterebbero per principio l’autorizzazione sotto forma di licenza individuale dei rispettivi titolari dei diritti d’autore. Per agevolare la ricerca è stata regolamentata questa restrizione del diritto d’autore che permette l’uso di opere per scopi scientifici alle seguenti condizioni:

  • l’opera utilizzata è accessibile lecitamente,
  • la riproduzione e la copia devono essere necessarie da un punto di vista tecnico e
  • necessarie ai fini dell’attività di ricerca,
  • non deve servire esclusivamente a evitare costi per l’acquisto di altri esemplari d’opera,
  • rimane l’obbligo di citare la fonte.

Entro queste condizioni sono ammesse riproduzioni anche di opere intere. È anche ammesso il salvataggio delle opere utilizzate per fini di archiviazione e salvaguardia, in quanto sia necessario ai fini di verificabilità dei risultati della ricerca e della procedura di ricerca. Ciò non significa che il ricercatore possa continuare a utilizzare liberamente queste riproduzioni oltre l’attività di ricerca. È necessario ottenere l’autorizzazione dell’autore per qualsiasi utilizzazione dei risultati di ricerca che costituisca un’elaborazione dell’opera originale.

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/505.pdf