3.4.4.2-1 Una docente può pubblicare liberamente sul suo blog privato le dispense delle lezioni che ha realizzato durante l’orario di lavoro?

FAQ

No, la docente è soggetta a una legge cantonale che prevede che tutti i diritti relativi a opere create durante l’esercizio della sua funzione o in relazione alla stessa appartengono al Cantone. Pertanto, i diritti d’autore (in questo caso il diritto alla riproduzione e alla messa a disposizione) non sono detenuti soltanto dalla docente ma, in virtù della disposizione legale, anche dal Cantone. La docente deve prima ottenere il consenso del Cantone, rappresentato dal suo superiore.