Federale

BUONO A SAPERSI

La sorveglianza federale sulle società di gestione ha lo scopo di impedire che queste abusino della loro posizione dominante. La sorveglianza è prevista per i diritti al compenso relativi ai casi delle licenze legali, non potendo questi essere esercitati che dalle società di gestione collettiva (art. 13 cpv. 3, art. 20 cpv. 4, art. 24c cpv. 4 e art. 35 cpv. 3 LDA), situazione che conferisce a queste ultime una posizione di monopolio. La situazione non cambia allorché i diritti esclusivi sono oggetto di gestione collettiva obbligatoria (art. 22, 22a – 22c e 24b LDA). Nell’ambito delle opere musicali non teatrali, anche se non sussiste alcun obbligo, gli aventi diritto scelgono, per motivi pratici, di affidare alla SUISA i loro diritti di esecuzione, diffusione e produzione di supporti audio o audiovisivi. Di fatto, quindi, la SUISA si trova in una posizione di monopolio, e ciò giustifica l’esistenza della sorveglianza federale. Allo stesso tempo, quando le società di gestione esercitano un’attività che sottostà alle leggi del mercato e della concorrenza, non risulta giustificato l’intervento statale. Questa considerazione vale in particolare per la gestione dei diritti dei brani musicali online: si tratta infatti di un settore in cui operano diversi soggetti stranieri, anche sul territorio svizzero, e ciò previene il rischio di abuso di posizione dominante.