Nei casi previsti dalla legge, chiunque ometta intenzionalmente d’indicare la fonte utilizzata e l’autore, sempre che questo sia indicato, su querela della parte lesa viene punito con una multa (art. 68 LDA). La mancata indicazione della fonte è punita unicamente a seguito di querela e in termini di gravità comporta soltanto una contravvenzione che non sarà registrata nel casellario giudiziario.
L’omissione di una fonte in un contesto accademico o di ricerca costituisce anche un atto contrario alla deontologiache potrebbe comportare sanzioni disciplinari.