5.2.2-1 Per potersi appellare all’uso privato a fini didattici è necessario che vi sia un «contesto didattico o un utilizzo didattico». Quando si verificano queste condizioni?

FAQ

La Legge parla di «docente e i suoi allievi a fini didattici», ossia quando un insegnante desidera utilizzare un’opera per la sua lezione. Il concetto di «fini didattici» non si limita comunque alla classica lezione scolastica in un’aula o di fronte a un gruppo di classi, in quanto comprende anche qualsiasi incontro che si tenga in un contesto formativo, con particolare riferimento a forme di insegnamento con più classi, lezioni basate su progetti, lezioni universitarie e seminari. Non si escludono nemmeno lo svolgimento dei compiti per casa, le lezioni a distanza (anche online) e l’utilizzo di una piattaforma online dell’istituto di formazione. o didattico o l’utilizzazione didattica» si verifica tuttavia soltanto quando, per questo tipo di incontri, qualcuno utilizza un’opera per rendere possibile l’ottenimento dello scopo formativo o didattico. Non è nemmeno necessario che questo «qualcuno» sia un insegnante. Secondo la tariffa comune TC 7, rientrano nell’utilizzazione a fini didattici anche gli alunni, gli studenti universitari, gli insegnanti, i docenti, gli incaricati di corsi – di tutti i livelli scolastici di istituti d’insegnamento pubblici e privati – come pure il personale di scuole e istituzioni formative, gli assistenti, i collaboratori scientifici e non, comprese le biblioteche che fanno parte degli istituti di formazione.