5.10.5-1 L’importo dei compensi previsto dalla tariffa comune 7 per le utilizzazioni a fini didattici è negoziabile?

FAQ

Sì… e no! Il diritto al compenso previsto dall’art. 19 cpv. 1 lett. b e dall’art. 20 cpv. 2 LDA può essere esercitato esclusivamente dalle società di gestione autorizzate dall’IPI. La gestione di tale diritto è sottoposta alla sorveglianza federale. L’importo dei compensi è fissato dalla tariffa comune 7, gestita da ProLitteris. Quest’ultima rappresenta anche le altre società di gestione. ProLitteris deve negoziare la tariffa comune 7 con le associazioni mantello del settore della formazione e sottoporla poi all’approvazione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (art. 46 cpv. 2 e art. 55 LDA). Una volta approvata, la tariffa vincola il giudice (art. 59 cpv. 3 LDA). È quindi vincolante, e le scuole non possono più mettere in discussione l’importo dei compensi previsti od ottenere l’applicazione di condizioni differenti. In cambio, tuttavia, hanno la garanzia che possono ottenere tutti i diritti rivolgendosi a un unico interlocutore senza eccessive complicazioni.