4.2.2-11 Le biblioteche devono pagare un compenso ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA? In caso affermativo, a chi?

FAQ

Le biblioteche sono tenute a versare il compenso di cui all’art. 13 cpv. 1 LDA se concedono il prestito a titolo oneroso. Il significato preciso di «titolo oneroso» o «remunerazione» viene definito ai punti 1.3 e 1.4 della Tariffa Comune 6a, Locazione di esemplari di opere in biblioteche, stipulata tra la società di gestione ProLitteris e le biblioteche. Se le biblioteche riscuotono una remunerazione per i prestiti, devono versare a ProLitteris il compenso di cui all’ art. 13 cpv. 1 LDA. Il compenso (o «indennità») per i libri ammonta al 9% delle somme pagate dagli utenti (cfr. punto 4.1 lett. c TC 6a).