Studenti minorenni

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Per la questione della qualità d’autore non ha alcuna rilevanza la maggiore o minore età di chi crea l’opera. Anche i minorenni possono essere autori o autrici di un’opera e acquisire diritti d’autore originari Da questi bisogna tuttavia distinguere la dichiarazione di consenso al trasferimento dei diritti d’autore. Dal punto di vista giuridico si tratta in questi casi di un cosiddetto negozio giuridico, un atto che prevede il rilascio di dichiarazioni giuridicamente vincolanti. Soltanto i maggiorenni sono autorizzati a rilasciare tali dichiarazioni (cosiddetta capacità di agire, art. 13 segg. CC). I minorenni devono farsi rappresentare dai loro rappresentanti legali (solitamente i genitori, art. 19 cpv. 2 CC ): in altre parole, l’istituto di formazione deve rivolgersi ai genitori se intende acquisire i diritti d’autore degli studenti; soltanto i genitori potranno poi dare il consenso a nome dei loro figli.