Prove a titolo cautelare

BUONO A SAPERSI

Se dopo la procedura riguardante i provvedimenti cautelari in procedura sommaria la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna al richiedente un termine per la presentazione della domanda, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà se il termine non viene rispettato.

Questo non si applica se la procedura sommaria mira unicamente a richiedere prove a titolo cautelare ai sensi dell’ art. 158 CPC.

In questo caso si tratterà semplicemente di assumere una prova, ad esempio chiedendo una perizia, qualora la parte richiedente può dimostrare che le prove sono esposte a pericolo o che sussiste un interesse degno di protezione.

Ai sensi dell’art. 158 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare quando la legge autorizza una parte a richiederla o quando il richiedente rende verosimile che i mezzi di prova sono esposti a pericolo o che sussiste un interesse degno di protezione. Per esempio, se c’è il rischio che degli esemplari o dei prodotti contraffatti vengano distrutti prima o durante una procedura ordinaria, il richiedente può chiedere al giudice una perizia per determinare immediatamente il carattere illecito degli oggetti contesi.