Esemplari di opere letterarie e artistiche

BUONO A SAPERSI

Nel caso dell’affitto (dunque della concessione in uso a titolo oneroso) di esemplari di opere letterarie e artistiche deve essere osservata, per quanto riguarda il principio dell’esaurimento dei diritti, la regolamentazione ex art. 13 LDA . Ai sensi del principio dell’esaurimento dei diritti, la persona che riceve dall’autore la proprietà dell’opera può anche affittarla a titolo oneroso. Ai sensi dell’ art. 13 cpv. 1 LDA, questa persona deve all’autore o all’autrice un compenso se l’opera affittata è un «esemplare di un’opera letteraria e artistica».

Sono considerate opere letterarie e artistiche soltanto le opere fisiche, dunque quelle che, se affittate, possono essere effettivamente consegnate a terzi (per esempio, libri, CD ecc.) e per le quali sussiste un obbligo di restituzione. Non rientra in questa categoria la messa a disposizione di opere online.

Inoltre, il locatore deve affittare l’opera a titolo oneroso; un comodato non rientra in questa casistica perché l’oggetto è ceduto a titolo gratuito. Il motivo risiede nel fatto che bisogna far partecipare gli autori ai proventi dell’affitto, anche se hanno ceduto la loro proprietà sull’opera. Tuttavia, gli autori non possono esigere il compenso direttamente, in quanto può essere riscosso soltanto da una società di gestione autorizzata.

Questa disciplina è di particolare rilevanza per le biblioteche: di fatto, le biblioteche prestano libri (dunque «esemplari di opere letterarie e artistiche») a titolo gratuito. Tuttavia, la maggior parte delle biblioteche riscuote una quota di iscrizione o associativa. Si tratta allora di una «messa a disposizione a titolo oneroso»? In altre parole, le biblioteche rientrano nell’ambito di applicazione dell’ art. 13 cpv. 1 LDA? Una definizione più precisa è data dalla Tariffa Comune (TC) 6a, «Locazione di esemplari di opere in biblioteche». Le quote associative annue, le tasse d’iscrizione uniche o le tasse d’amministrazione non sono considerate compensi (cfr. punto 1.4 TC 6a). Se, dunque, le biblioteche riscuotono una remunerazione sotto forma di quote associative annue (come avviene generalmente), allora non sono tenute a versare il compenso di cui all’ art. 13 cpv. 1 LDA.