Diritto d’autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro

BUONO A SAPERSI

Non sempre i lavoratori sono anche autori se creano un’opera su richiesta dei datori di lavoro. Se i datori di lavoro si avvalgono del loro diritto di impartire istruzioni ( art. 321d cpv. 1 CO ) fornendo ai lavoratori istruzioni chiare per la creazione di un’opera, i lavoratori di regola non diventano autori dell’opera. Si parla di un’opera ai sensi del diritto d’autore soltanto se una persona produce un’opera appositamente in maniera creativa. Quando si ha una pura esecuzione di ordini, questo non è il caso. I lavoratori sono unicamente persone esecutrici (per esempio, un pasticciere fornisce alla sua collaboratrice un modello di torta nuziale che la collaboratrice deve realizzare).

Se, invece, i lavoratori hanno creato un’opera propria, il datore di lavoro non può esigere una modifica dell’opera sulla base del diritto di impartire istruzioni previsto dal contratto di lavoro. Il diritto di decidere se, quando e come un’opera può essere modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA) rientra nei diritti morali dell’autore. Se, tuttavia, le modifiche che il datore di lavoro esige (da stabilire caso per caso) sono accettabili e di lieve entità, il lavoratore le deve accettare, a meno che la richiesta di modifica non leda i diritti morali del lavoratore (Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a edizione, 2008, art. 11 n. marg. 7 con rimando all’obbligo di protezione della personalità dei lavoratori in capo al datore di lavoro, art. 328 CO).